Analisi per sostenere l'attuazione degli articoli 5, 6, 8 e 8c della direttiva 2014/87/Euratom

Scadenza: 22 febbraio 2019
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Programma/Ente di finanziamento

[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Commissione europea, Direzione generale per l'Energia
ENER/D3/2018-168

Bando scaduto

Finalità

La Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio (la direttiva sulla sicurezza nucleare, di seguito "la Direttiva") rafforza significativamente il quadro giuridico dell'UE in materia di sicurezza nucleare. La Direttiva formula una base comune per la gestione della sicurezza nucleare, descrivendo i requisiti amministrativi, tecnici e procedurali essenziali. La Commissione intende ora ampliare la propria analisi sull'attuazione della Direttiva, prestando particolare attenzione a varie questioni pratiche, in particolare; le responsabilità della autorità di regolamentazione competente e del titolare della licenza. Dovranno altresì essere analizzati i requisiti di trasparenza, nei quali sia l’autorità di regolamentazione competente che il titolare della licenza svolgono un ruolo importante.

Interventi ammissibili

Lotto 2 - Attuazione dei requisiti relativi ai titolari di licenze per la dimostrazione della sicurezza e successivo riesame periodico della sicurezza — Articoli 6 lettera b), 6 lettera c), 8c lettera a) e 8c lettera b)

Il principio di base dell'articolo 6, in cui la responsabilità principale per la sicurezza nucleare di un impianto nucleare spetta al titolare della licenza rimane sostanzialmente invariato.

Tuttavia, il paragrafo 6 lettera b) contiene un nuovo obbligo, in base ai requisiti della AIEA, che il titolare della licenza dovrà rispettare per poter presentare una dimostrazione della sicurezza a sostegno di una domanda di licenza per un impianto nucleare o un'attività.

Il requisito conferisce un notevole margine di manovra agli Stati membri per definire il contenuto richiesto alla dimostrazione della sicurezza o le informazioni da fornire nel processo di concessione delle licenze. Tuttavia la dimostrazione di sicurezza dovrà includere come minimo le valutazioni di sicurezza rispetto ai requisiti dell'articolo 8a (Obiettivo di sicurezza nucleare), 8b [Attuazione dell'obiettivo di sicurezza nucleare (difesa in profondità)], 8c (valutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezza ) e 8d (preparazione e di risposta alle emergenze in loco).

Le disposizioni dell'articolo 6, lettera c) erano già presenti nella Direttiva 2009/71 e rimangono sostanzialmente invariate. Il quadro nazionale deve richiedere ai titolari di licenza di provvedere con regolarità a:

i) valutare;

ii) verificare; e

iii) migliorare continuamente la sicurezza nucleare dei loro impianti nucleari in modo "sistematico e verificabile". Al titolare della licenza sarà richiesto di eseguire appropriate valutazioni della sicurezza, con relativa fornitura di prove o argomenti (ad esempio, con lo sviluppo di un caso di sicurezza).

Le valutazioni della sicurezza dovranno dimostrare che l'obiettivo e i requisiti di sicurezza nucleare (articolo 8a-8c) sono stati soddisfatti.

Tali attività dovranno essere svolte in modo sistematico, che possa essere rivisto e verificato dall'autorità di regolamentazione competente (o coinvolgere un’organizzazione di supporto tecnico) come parte della propria competenza in materia di vigilanza. L’autorità di regolamentazione competente dovrà definire le modalità con le quali tali attività dovranno essere svolte.

Lo scopo del Lotto 2 è limitato agli Stati membri con impianti nucleari, conformemente agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8a-8d della Direttiva.

Chi può partecipare

Entità del contributo

Valore, IVA esclusa: 300 000 EUR (200 000 EUR per il lotto 1 e 100 000 EUR per il lotto 2)

Link e Documenti

Specifiche

Sito web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

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