Aiuti previsti per la Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - annualità 2020

Scadenza: 1 luglio 2019
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

Regione Veneto: DGR nr. 277 del 19 marzo 2019 - Reg.UE n.1308/2013 art. 46 - Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti - Programma nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo 2019/2023 - ed. 2020

Bando scaduto

Finalità

La misura ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino attraverso la ristrutturazione e riconversione della base produttiva primaria.

Interventi ammissibili

L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dal Decreto Ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.”
Sono ammissibili le seguenti attività:

a) riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite;

b) ristrutturazione, che consiste:

  1. nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
  2. nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento, (Allegato tecnico 1 “Azioni ammissibili non ammissibili” punto 2) attuate contestualmente alle attività a) e b).

Qualora si effettuino le azioni, di cui alle lettere a) e b) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

a) mediante l’utilizzo di un’autorizzazione in suo possesso;

b) con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;

c) estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.
I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Chi può partecipare

Sono beneficiari degli aiuti i soggetti titolari di posizione in schedario viticolo veneto.

Sono ammissibili al sostegno le imprese agricole che soddisfano i seguenti criteri:

a) conducono vigneti di varietà di uva da vino;

b) detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’articolo 64 del regolamento UE n. 1308/2013 e delle autorizzazioni concesse sulla base della conversione dei diritti di reimpianto acquistati da altri produttori;

c) hanno presentato ad AVEPA variazione della regione di riferimento di una autorizzazione per gli impianti viticoli, da perfezionarsi con il caricamento della autorizzazione stessa nello SVV entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della domande di aiuto;

d) non rientrare tra le imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e dagli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

e) essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina il potenziale viticolo e con la specifica normativa cui sono assoggettati i produttori vitivinicoli;

f) nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e la data di presentazione della domanda al presente bando, salvo i casi di forza maggiore:

  • non aver presentato rinuncia per domande finanziate per la presente misura di sostegno, ovvero
  • non avere in corso procedure di decadenza totale per la mancata presentazione della domanda di saldo,

g) aver sottoscritto la clausola secondo cui non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, dell’Organismo pagatore AVEPA, dello Stato per le eventuali conseguenze finanziarie originate dalla previsione di cui all'articolo 1 del Regolamento di esecuzione n 256 del 14 febbraio 2017 secondo cui dall’esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la dotazione nazionale accordata dall'Unione Europea, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti;

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (punto 2.1 del bando) e dei criteri di ammissibilità (punto 2.2 del bando) al momento di presentazione della domanda o al più tardi alla data di chiusura del bando, pena l’esclusione.

Entità del contributo

L’intensità dell'aiuto pubblico concedibile è: pari a 40% della spesa ritenuta ammissibile, fino ai limiti stabiliti.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, è erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del prezzario regionale del settore viticolo. La spesa massima ammissibile è pari a:

  • 18.000 €/Ha per realizzazione di vigneto a cordone libero comprensiva dell’estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
  • 31.000 €/Ha per realizzazione di vigneto in forma di allevamento espansa (pergola veronese, pergola trentina unilaterale o doppia) comprensiva dell’estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
  • 23.500 €/Ha per realizzazione di vigneto in altre forme di allevamento comprensiva dell’estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
  • 50.000 €/ha per realizzazione di vigneto nelle superfici che soddisfano ad almeno uno dei seguenti criteri:

a) pendenza del terreno superiore a 30%;
b) altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
c) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
d) viticoltura delle piccole isole della laguna veneta.

Qualora l’intervento richieda la realizzazione (o il recupero) di opere di sostegno (muri a secco, “marogne”, o altri interventi similari) o di raccordo è fatto obbligo l’utilizzo di materiale lapideo di origine naturale. Nella ristrutturazione o recupero di muratura a secco preesistente è fatto obbligo l’utilizzo di idoneo materiale lapideo simile a quello preesistente. Le opere in ogni caso dovranno rispettare le tipologie di muratura tradizionalmente presenti nel territorio nonché le apposite disposizioni adottate dagli enti competenti.
Al fine di assicurare un’equa erogazione degli aiuti e sostenere un numero significativo di imprenditori vitivinicoli, anche operanti in aree caratterizzate da una dimensione vitata esigua, si ritiene opportuno ammettere ai benefici ciascuna azienda fino a una superficie pari a 2 ettari. Qualora la dotazione finanziaria lo consenta, è ammessa anche l’erogazione dell’aiuto per le superfici eccedenti tale limite, nel rispetto dei livelli di sostegno unitari stabiliti dalla presente misura dei criteri di formulazione della graduatoria.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese specificate nell’allegato tecnico 1 e relative alle attività di cui al punto 3.1. del bando. Per il calcolo dell’importo delle relative spese il beneficiario deve utilizzare il “Prezzario regionale del settore viticolo” approvato con DGR n. 737/2017 pubblicati sul sito internet della Regione del Veneto al seguente link http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e foreste/contributi-aziende-vitivinicole e, limitatamente alle azioni collegate alla modifica della pendenza/ livello dell’impianto viticolo, a terrazze, ciglioni e muri, il Prezzario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane e il Prezzario regionale agroforestale, il prezzario regionale dei lavori pubblici. Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente ai termini di eleggibilità degli interventi (punto 3.2, lettera d) ed entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento.
La data del titolo di spesa, nonché la data del relativo pagamento, intesa come data di valuta, devono essere ricomprese nel suddetto periodo.

I contributi in natura sono ammessi se riferiti a prestazioni volontarie non retribuite prestate dal beneficiario che sia imprenditore individuale agricolo o forestale e/o da membri della sua famiglia. Qualora il beneficiario sia, invece, una società di persone, è riconosciuta la prestazione volontaria dei soci operanti nell’impresa e/o da membri della famiglia dei soci. Nel caso di società di capitali, altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative non è riconosciuta la possibilità di prestazioni volontarie. E’ in ogni caso escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario.
La spesa per contributi in natura non può superare la spesa accertata per l’intera operazione dedotto il finanziamento pubblico.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese specificate nell’allegato tecnico 1 e relative alle attività di cui al punto 3.1. del bando. Per il calcolo dell’importo delle relative spese il beneficiario deve utilizzare il “Prezzario regionale del settore viticolo” approvato con DGR n. 737/2017 pubblicati sul sito internet della Regione del Veneto al seguente link http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e foreste/contributi-aziende-vitivinicole e, limitatamente alle azioni collegate alla modifica della pendenza/ livello dell’impianto viticolo, a terrazze, ciglioni e muri, il Prezzario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane e il Prezzario regionale agroforestale, il prezzario regionale dei lavori pubblici. Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente ai termini di eleggibilità degli interventi (punto 3.2, lettera d) ed entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento.
La data del titolo di spesa, nonché la data del relativo pagamento, intesa come data di valuta, devono essere ricomprese nel suddetto periodo.

I contributi in natura sono ammessi se riferiti a prestazioni volontarie non retribuite prestate dal beneficiario che sia imprenditore individuale agricolo o forestale e/o da membri della sua famiglia. Qualora il beneficiario sia, invece, una società di persone, è riconosciuta la prestazione volontaria dei soci operanti nell’impresa e/o da membri della famiglia dei soci. Nel caso di società di capitali, altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative non è riconosciuta la possibilità di prestazioni volontarie. E’ in ogni caso escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario.
La spesa per contributi in natura non può superare la spesa accertata per l’intera operazione dedotto il finanziamento pubblico.

Link e Documenti

Bando

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

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