Con il presente provvedimento, la Giunta regionale intende fornire un programma di interventi per il credito a favore delle imprese agricole mediante il sostegno ai costi sostenuti da parte delle imprese agricole per l’accesso alle prestazioni di garanzia prestate dai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui agli art. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e s.m.i..
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ] Possono usufruire dell'aiuto de minimis le imprese agricole, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, che:
a) siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del c.c., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto, ai sensi dell’articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti;
b) conducano un’azienda, in Veneto, con dimensioni economica pari ad almeno 12.000 euro di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno 15.000 euro di Produzione Standard totale nelle altre zone.
c) siano iscritte al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
d) siano iscritte all'Anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata;
e) sottoscrivano le dichiarazioni per la concessione di aiuti in “de minimis” contenute nei modelli approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e disponibili, per lo scarico, nel sito di AVEPA.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Il meccanismo di intervento prevede la concessione di contributi in conto capitale alle imprese agricole allo scopo di far fronte al pagamento delle commissioni previste per le garanzie prestate da Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui agli art. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e s.m.i., collegate a operazioni creditizie accese dall’impresa presso istituti bancari.
Il contributo è pari al 100% della commissione spettante per l’operazione di garanzia calcolata applicando specifici coefficienti all’importo garantito.
Il contributo è concesso sotto forma di aiuti de minimis in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1407/2013 e dal Reg. (UE) n. 1408/2013, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in essi riportati.
Sono ammissibili all’agevolazione i costi sostenuti per le prestazioni di garanzia fornite dai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) a fronte di prestiti a breve e medio termine, della durata compresa fra 12 e 60 mesi, accesi dalle imprese agricole per:
• sostenere le spese anticipate per il completamento del ciclo produttivo-colturale fino alla vendita dei prodotti;
• effettuare investimenti funzionali all’attività produttiva aziendale.
La stipula del contratto con il Consorzio di Garanzia non può essere anteriore all’11 novembre 2017, data di inizio della campagna agraria 2017-2018.
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