Contributi per l’adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (Provincia Autonoma di Bolzano)

Scadenza: 31 dicembre 2017
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Bando scaduto
SCADENZA

31 dicembre 2017

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

OBIETTIVO
La Provincia Autonoma di Bolzano ha pubblicato i criteri per la concessione di aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per
azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5/quater, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche adeguando gli aiuti

secondo quanto disposto dal Reg.(UE) n. 702/2014.

Gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c) del Reg.(UE) n. 702/2014, sono finalizzati all'adesione:

-

ai regimi di qualità disciplinati dal Reg.(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

-
ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione "Orientamenti UE sulle migliori pratiche

riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari";

a) ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono:
caratteristiche specifiche del prodotto, oppure
particolari metodi di produzione, oppure

una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

b) i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori;

c) i regimi di qualità devono prevedere disci¬plinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

d) i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli.

DESCRIZIONE
La Provincia Autonoma di Bolzano ha pubblicato i criteri per la concessione di aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per
azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5/quater, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche adeguando gli aiuti

secondo quanto disposto dal Reg.(UE) n. 702/2014.

Gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c) del Reg.(UE) n. 702/2014, sono finalizzati all'adesione:

-

ai regimi di qualità disciplinati dal Reg.(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

-
ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione "Orientamenti UE sulle migliori pratiche

riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari";

a) ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono:
caratteristiche specifiche del prodotto, oppure
particolari metodi di produzione, oppure

una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

b) i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori;

c) i regimi di qualità devono prevedere disci¬plinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

d) i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli.

AZIONI FINANZIATE

Sono ammissibili soltanto i costi sostenuti dopo la presentazione della domanda.

Gli aiuti possono essere concessi per sostenere i seguenti costi:

a) per attività di ricerche di mercato, per l'ideazione e la progettazione di un prodotto e per la predisposizione delle domande di riconoscimento e di modifica dei regimi di qualità;

b) per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni: spese di iscrizione, spese di viaggio e per il trasporto di animali, spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento, spese per

affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio, premi simbolici fino a un valore di 1.000,00 Euro per premio e vincitore;

c) per pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli: spese per pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, spese per siti web e annunci pubblicitari su media elettronici,
alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i
beneficiari interessati abbiano la medesima possibilità di figurare nelle pubblicazioni, spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su regimi di qualità, prodotti agricoli generici e sui loro benefici

nutrizionali.

I costi di cui alla lettera a), sono ammessi agli aiuti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafi 2, 6, 7 e 8 del Reg.(UE) n. 702/2014.

Le pubblicazioni di cui alla lettera c), sono ammissibili se non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari. L'unica eccezione è un riferimento all'origine di prodotti agricoli coperti da:

-

regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del Reg.(UE) n. 702/2014, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione;

-

regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), del Reg.(UE) n. 702/2014, purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.

Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari finali e devono essere accessibili a tutte le imprese operanti sul territorio provinciale che ne abbiano i requisiti, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa sull'IVA.

I premi simbolici di cui alla lettera b), sono ammissibili se versati al prestatore delle azioni promozionali e se il premio è stato effettivamente consegnato nonché su presentazione di una prova della consegna.
Sono ammissibili le azioni promozionali effettuate da associazioni e organizzazioni di produttori, se la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni o organizzazioni e i contributi alle

spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

CHI PUO' PARTECIPARE
Possono beneficiare degli aiuti le organizzazioni di produttori o altre organizzazioni agricole e le loro associazioni con sede operativa sul territorio provinciale.
Beneficiari finali degli aiuti di cui ai presenti criteri sono le microimprese, le piccole e le medie imprese attive nella produzione agricola primaria, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50

milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Non vengono concessi aiuti individuali a favore di organizzazioni destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e

incompatibili con il mercato interno.

Non possono beneficiare delle presenti agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Reg.(UE) n. 702/2014.

ENTITA' CONTRIBUTO

L'aiuto a fondo perduto può ammontare fino al 100% dei costi effettivamente sostenuti.

COME PARTECIPARE
Le domande per la concessione di un aiuto, corredate di un preventivo di spesa per le attività previste, possono essere presentate alla Ripartizione

provinciale Agricoltura entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Gli aiuti previsti dai presenti criteri non sono cumulabili, in parte o del tutto, con altri aiuti esentati o aiuti "de minimis" né con altre misure di sostegno

dell'Unione, se con detto cumulo si supera l'intensità massima o l'importo massimo dell'aiuto, come previsto dal Reg.(UE) n. 702/2014.

Le organizzazioni richiedenti possono chiedere l'erogazione di un anticipo pari al 50% dell'ammontare dell'aiuto concesso sulla base del preventivo di spesa.
Per la liquidazione dell'aiuto concesso ovvero del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo, è necessario presentare apposita domanda, corredata dalla
documentazione attestante le spese effettivamente sostenute nell'anno di riferimento
Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non vi sia la disponibilità di fondi necessari per concedere alle organizzazioni aiuti nella misura massima di cui
sopra, l'ammontare degli aiuti a favore delle stesse è ridotto in proporzione, fatta salva la possibilità d'integrazione in caso di nuova disponibilità di fondi

nell'esercizio finanziario di riferimento.

Il regime di aiuti di cui ai presenti criteri è valido fino al 31 dicembre 2020

PAESI AMMISSIBILI

REFERENTE

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SITO WEB

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FORMULARI E DOCUMENTI

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CODICE AUTORE

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