Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

Scadenza: 31 dicembre 2019
Archiviato
Bando scaduto

Finalità

La legge di stabilità 2016 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Interventi ammissibili

Il credito d'imposta può essere concesso solamente agli investimenti in beni strumentali nuovi per:

  • la realizzazione di un nuovo stabilimento;
  • l’ampliamento di uno stabilimento esistente;
  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento;
  • la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  • la riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.

Vanno considerati esclusi tutti gli investimenti che non realizzino una fattispecie di investimento iniziale (ad esempio sostituzione di singoli beni strumentali) e gli investimenti in immobili e veicoli in quanto non richiamati.

L’agevolazione spetta per investimenti di importo massimo pari a:

  • 3 milioni (non più 1,5 milioni) per le piccole imprese,
  • 10 milioni per le medie imprese (5 milioni nella precedente disposizione)
  • 15 milioni per le grandi imprese.

La norma non prevede un importo minimo dell’investimento da realizzare, né all’interno di ciascun anno interessato, né complessivamente, con riferimento all’intero programma di investimenti.

L’unica soglia minima è quella di 500.000 euro prevista, unitamente ad altri criteri di ammissibilità, dal Decreto MISE del 29/07/2016, solo al fine di selezionare i progetti ammissibili al co-finanziamento con le risorse del Piano Operativo Nazionale
“imprese e competitività” 2012 -2020 FERS –Asse III – Competitività PMI, Azione 3.1.1.

Il credito d’imposta è subordinato al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento Ue n. 651/2014) e, in particolare all'art. 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, l’agevolazione è
concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.

Come indicato nella circolare n. 12/E/2017, nel caso l’investimento abbia avuto inizio prima del 1° marzo 2017 e si sia concluso successivamente, i nuovi limiti trovano applicazione per l’intero progetto d’investimento.

Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° marzo 2017 fino al 31 dicembre 2019 il credito d’imposta spettante deve essere determinato sul costo complessivo sostenuto per l’acquisizione dei beni agevolabili. Il beneficio, quindi, deve essere calcolato non al netto, ma al lordo degli ammortamenti.

Per gli investimenti effettuati entro il 28 febbraio 2017 la base di calcolo del credito d’imposta è data dal costo di acquisizione dei beni al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, a esclusione degli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato.

Il credito di imposta compete per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019.

Chi può partecipare

Posso partecipare tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa con riferimento agli investimenti legati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.

L’incentivo non spetta alle imprese che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle
infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo e alle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria.

Entità del contributo

Per gli investimenti realizzati dal 1° marzo 2017 il credito d’imposta è differenziato in relazione alle dimensioni aziendali e all'ambito territoriale:

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

45% per piccole imprese
35 % per le medie imprese
25% per le grandi imprese

Molise e Abruzzo

30% per le piccole imprese
20% per le imprese di medie dimensioni
10% per quelle di grandi dimensioni

Programma di fanziamento

Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR

Link e Documenti

Sito web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

Consigli degli esperti

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno dovranno presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate con il nuovo modello approvato con il provvedimento del 29 dicembre 2017.

La comunicazione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari, utilizzando il software “CIM17”, disponibile sul sito delle Entrate. Ogni impresa potrà presentare una o più comunicazioni, anche nel medesimo anno, e ciascuna comunicazione potrà riguardare uno o più progetti d’investimento.

L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia delle Entrate in via telematica mediante un’apposita ricevuta, resa disponibile nella sezione “Ricevute” dell’area autenticata dei Servizi Telematici dell’Agenzia delle entrate, cui si accede inserendo le credenziali di accesso.

Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione esclusivamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità (codice tributo “6869”).

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