Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico

Scadenza: 30 settembre 2019
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

Regione Marche: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – D.A. n. 79/2018 e D.G.R. n. 1228/2018. Bando della Misura 8, Sottomisura 8.3, operazione A), azione 2, FA 5E, “Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico”. Regime di aiuto di Stato in esenzione generale ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014, State Aid (SA) 50112

Bando scaduto

Finalità

Il Bando è finalizzato a concedere contributi per investimenti per la tutela preventiva e la riduzione del rischio idrogeologico negli ecosistemi forestali, rischi in atto o potenziali, in quanto suscettibili di espandersi od innescarsi, minaccia sempre più legata agli effetti dei cambiamenti climatici che provoca fenomeni meteorologici estremi ed all’abbandono delle cure colturali ai soprassuoli e della manutenzione e realizzazione delle sistemazioni idraulico-forestali.

Contribuisce altresì all’aumento della possibilità di intervento delle forze sanitarie, di sicurezza e di protezione civile negli interventi di urgenza ed emergenza, all’occupazione nelle aree interne, nelle aree svantaggiate montane e non montane, nelle aree colpite da grave crisi industriale e dal sisma del 2016.

Contribuisce infine all’aumento dell’informazione e della consapevolezza della popolazione e dei turisti sull’applicazione finalizzata dei criteri paneuropei della gestione forestale e del territorio sostenibile e del sostegno dello sviluppo rurale agli interventi preventivi di catastrofi a carico delle risorse naturali.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di investimento:

a) Investimenti per interventi selvicolturali e/o di sistemazione idraulico forestale destinati a ridurre il rischio idrogeologico finalizzati alla stabilità dei versanti o della capacità e del corretto deflusso del reticolo idrografico (impluvi, fossi, torrenti, fiumi);

b) realizzazione di opere di sistemazione e regimazione idraulico-forestale, di intercettazione e convogliamento per il corretto deflusso delle acque superficiali;

c) realizzazione di opere nei versanti in movimento a carico di fondi dissestati e scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi con tecniche di ingegneria naturalistica e di bioingegneria forestale.

Nel caso degli interventi selvicolturali che prevedono il taglio di alberi le spese ammissibili sono le operazioni di taglio, depezzamento, sramatura, allestimento, concentramento, esbosco ed accatastamento del legname, con detrazione del valore dello stesso dal quadro economico ed implementazione di quantità e valore sul SIAR nella PSPost della sezione “Attività connesse” (vedi oltre).

L’esbosco del legname è sempre da prevedersi, fatti salvi i casi in cui si dimostra l’inesboscabilita’, in alcun modo, dello stesso. Nel caso di interventi sul reticolo idrografico andrà comunque allontanato nell’area all’interno degli alvei incisi e nelle relative aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all’articolo 115 del D. lgs n. 152/2006.

La detrazione del valore del legname sarà comunque da applicare anche in caso di dimostrata inesboscabilita’.

Chi può partecipare

Requisiti del richiedente (soggetto pubblico privato o misto)

Il richiedente:

  1. deve essere uno dei soggetti indicati al paragrafo “Beneficiari” dalla scheda della Misura 8, sottomisura 8.3, operazione A), Azione 2, del PSR Marche 2014/2020;
  2. essere iscritto all’anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale). Gli Enti locali (Regione Marche, Province, Unioni montane, Comuni e loro associazioni possono inserire nel fascicolo aziendale anche le sole particelle catastali interessate dall’investimento. Tutte le altre tipologie di beneficiari devono inserire nel fascicolo aziendale tutte le particelle in proprietà o di cui hanno il titolo di possesso anche per la dovuta verifica della condizione di ammissibilità relativa all’obbligo della pianificazione forestale oltre gli 80 ettari di possesso.
    I beneficiari possono associarsi mediante Contratto di mandato (art. 1703 e seguenti del Codice civile), ovvero detenere e/o gestire i boschi oggetto di domanda di sostegno mediante delega/conferimento della gestione stabilita dalle Leggi. Ciascuno deve detenere nel proprio fascicolo aziendale le proprie particelle detenute in una delle forme indicate al successivo punto 4).
    Il Contratto di mandato deve essere registrato e prodotto agli uffici regionali, quale allegato digitale alla domanda di aiuto presentata sul SIAR, sottoscritto dal mandatario e dai legali rappresentanti dei soggetti mandanti, ed indicare le particelle catastali boscate detenute, nelle forme indicate al successivo punto 4) dai mandanti, ma contenute nei loro fascicoli aziendali, messe a disposizione per la domanda di aiuto, la progettazione e l’esecuzione dei lavori, almeno sino alla liquidazione del saldo da parte dell’Organismo pagatore AGEA.
    Gli Enti locali e gli Enti gestori di Parchi e Riserve, nel rispetto delle previsioni e dei contenuti previsti per il Contratto di mandato così come sopra descritti, possono associarsi ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 (Accordi di programma registrati tra pubbliche amministrazioni, anche solo nel repertorio interno dell’amministrazione pubblica mandataria capofila).
  3. non essere soggetto all’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (clausola “Deggendorf”), di seguito riportato: “5. Fatto salvo l'articolo 30, il presente regolamento non si applica:
    a) ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
    b) agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.”.
  4. avere la disponibilità delle superfici sulle quali si intendono realizzare gli investimenti ammissibili dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l’adesione alla presente sottomisura (vincolo di inalienabilità e di destinazione d’uso);
    La detenzione dei boschi oggetto degli investimenti, deve risultare, a pena di inammissibilità, da:
    a) titolo di proprietà;
    b) titolo di usufrutto;
    c) contratto di affitto scritto e registrato;
    d) atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione;
    e) atto di conferimento a società/consorzio/azienda di gestione;
    f) contratto di comodato d’uso, anche gratuito;
    g) concessione demaniale;
    h) accordi bonari od occupazione temporanea per l’esecuzione dei Piani d’intervento forestale straordinari di cui alla l.r. n. 6/2005 e DGR n. 1025/2014 (PIFS).
    Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.
    Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota.
    Le informazioni sulla disponibilità delle superfici boscate oggetto degli investimenti per cui si richiede il sostegno saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l’eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.
  5. nel caso il soggetto richiedente sia un’impresa, non essere un’impresa in difficoltà, qualora trattasi di un’impresa che, ai sensi delle norme fiscali, tributarie e di contabilita’ d’impresa, detiene, in quanto deve detenere, un documento contabile di bilancio o equipollente, ai sensi della definizione comunitaria di riferimento riportata al paragrafo 1. Definizioni;
  6. avere la disponibilità delle superfici sulle quali si intendono realizzare gli investimenti a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l’adesione alla presente sottomisura (vincolo di inalienabilità e di destinazione d’uso). In particolare si ha l’obbligo di mantenere la destinazione d’uso per un periodo di 10 anni, dato che trattasi di investimenti immobili, nonché a non alienare i beni oggetto di contributo per un periodo di 5 anni dal provvedimento regionale di liquidazione del saldo. Il mancato rispetto de-gli impegni assunti comporta l’eventuale recupero degli aiuti secondo le modalità di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013;
  7. detenere, nel caso di proprietà, possesso o gestione di una superficie forestale superiore od uguale a 80 ettari, un vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente, approvato dagli enti competenti (Regione Marche, qualora sottoposto all’approvazione ai sensi del RDL n. 3267/1923 e/o Unione montana/Ente Parco, per le foreste demaniali regionali ed altre proprietà pubbliche di cui si è in possesso, e/o ente esponenziale amministratore del dominio collettivo; per le altre proprietà private vale il concetto dell’accettazione del Piano redatto dal libero professionista all’uopo incaricato), Piano conforme alla gestione sostenibile delle foreste come indicata dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;
  8. Per l’appalto dei servizi e dei lavori relativi all’adesione alla presente Sottomisura ed azione, gli Enti locali (Unioni montane, Comuni e loro associazioni), gli Enti gestori di aree naturali protette e/o siti e gli Enti pubblici ed i soggetti con partecipazione pubblica o che presentano domanda di sostegno in associazione con un ente soggetto alla disciplina degli appalti pubblici, applicano il Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016 e s.m.) e relativo Regolamento (d. lgs. n. 50/2016 e s.m., le parti in vigore del DPR n. 207/2010, le Linee guida ANAC e i Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) attuativi del Codice. Le Società pubblico-private, anche con partecipazione pubblica minoritaria, possono applicare, qualora possibile in quanto legittimo, il combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del d. lgs. 18/04/2016, n. 50, e dell’art. 17, comma 6, del d. lgs. 19/08/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
    Nel caso in cui nel Contratto di mandato od in altre tipologie di atti associativi consentite vi sia la presenza di un ente locale o pubblico soggetto al Codice degli appalti pubblici (d. lgs. n. 50/2016 e s.m.) lo stesso dovrà figurare come beneficiario richiedente, in qualità di capofila, e rispettare per gli appalti il d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
    Per l’affidamento dei servizi e dei lavori ai beneficiari privati si applica la regola dei minimo 3 preventivi di ditte in concorrenza tra loro, di cui è prescelto quello più conveniente in termini di prezzo offerto.
  9. Non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o che ricadano nell’applicazione della clausola Deggendorf.

Requisiti del progetto di investimento

Il progetto, al momento della presentazione, deve:

  1. essere esecutivo e cantierabile. Sono cantierabili i progetti esecutivi per cui si sono acquisiti tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, pareri, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.).
    Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare l’eleggibilità della spesa e di conseguenza l’ammissibilità dell’investimento, verrà verificato che nella modulistica presentata all’Amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di sostegno, oppure che sia presentata con la domanda di sostegno una dichiarazione in cui il tecnico progettista dichiara che i lavori inizieranno dopo la presentazione della domanda;
  2. contenere i pertinenti elaborati, specificati anche nel paragrafo 6.1.3, previsti dal Codice del contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016 e s.m.) e del relativo regolamento (DPR n. 207/2010 e s.m.), ed eventuali Linee guida ANAC o decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) attuativi del Codice di cui al d. lgs. n. 50/2016 e s.m.;
  3. gli investimenti riguardanti le opere di sistemazione idraulico-forestale sono da riferire all’utilizzo di soluzioni progettuali che prevedano l’impiego dell’ingegneria naturalistica e/o che afferiscano alla categoria degli “interventi integrati”, come definiti dall’art. 7, comma 2 del DL 133/2014 (sblocca Italia);
  4. non dovranno interessare superfici che hanno goduto di finanziamenti pubblici per i medesimi scopi (prevenzione e riduzione del dissesto idrogeologico) negli ultimi 10 anni;
  5. essere coerenti con il Piano forestale regionale e riguardare aree a rischio frana, esondazione o valanghe nelle aree individuate con diverso grado di pericolosità dai Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti ed insistenti nel territorio regionale(PAI Regione Marche, PAI Autorità di Bacino interregionale del Marecchia-Conca, PAI Autorità di Bacino interregionale del Tronto, PAI Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Tevere e loro modifiche e future sostituzioni con i redigenti PAI dell’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po e dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, subentrati alle precedenti Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali) , con le previsioni e le indicazioni di questi, in aree analoghe individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province od in aree comunque soggette ad instabilità idrogeologica, ad erosione o valanghe sulla base dello stato attuale documentato dal progetto allegato alla domanda di sostegno;
  6. nel caso si prevedano interventi selvicolturali preventivi nei boschi di proprietà, possesso o gestione lungo il reticolo idrografico questi devono essere conformi a quelli indicati nel pertinente paragrafo della D.A. n. 100/2014, “Linee guida per l’elaborazione dei Progetti generali di gestione dei corsi d’acqua”. Per questo tipo di investimenti è da prevedere la detrazione, dal contributo richiesto, dell’importo del legname avente valore commerciale eventualmente ricavato dall’esecuzione degli interventi. A tal fine si applicano i prezzi del legname all’imposto indicati nel Prezzario ufficiale regionale delle opere pubbliche, secondo i dati desunti dalle aree di saggio campionarie di progetto;
  7. raggiungere un punteggio non inferiore a 0,20;
  8. Il progetto deve riguardare superfici forestali, così come definite al paragrafo 1 “Definizioni”, così come risultanti dal fascicolo aziendale del richiedente il sostegno e/o dei mandatari e/o degli associati, nel caso delle tipologie di intervento a) e b).

Puo’ riguardare i dissesti laterali (scarpate) e del fondo della viabilità di servizio forestale che attraversa anche altri usi del suolo diversi dal bosco, ma che è funzionale ad accedere, per poi penetrare ed attraversare il bosco che servono, per l’esecuzione di interventi selvicolturali (tipologia c).

In questo caso, anche per la necessaria demarcazione con gli interventi sostenuti dalla sottomisura 4.3 del PSR Marche 2014/2020, la lunghezza di progetto del tratto di viabilità di servizio forestale che attraversa altri usi del suolo diversi dal bosco deve essere minore o uguale alla lunghezza del tratto di viabilità di servizio forestale che, proseguendo, attraversa e si sviluppa all’interno del bosco.

Entità del contributo

La dotazione finanziaria per il bando della presente Sottomisura ed azione è pari ad € 4.000.000.

L’intensità dell’aiuto è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate entro il termine di scadenza della presentazione della domanda di pagamento del saldo, fatto salvo quanto previsto per l’IVA e la CPDEL se versata dall’ente entro i termini di legge.

E’ facoltà dei beneficiari richiedenti presentare progetti di importo superiore al suddetto massimale, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detto limite massimo di spesa.

Il sostegno è “una tantum” nell’arco del periodo di programmazione 2014/20 e sino al 31/12/2023, data ultima per l’effettuazione dei pagamenti dello sviluppo rurale ai sensi del Reg. UE 1305/13.

Il sostegno può essere concesso in conto capitale sino al 40 % delle spese ammissibili sostenute e regolarmente rendicontate.

Spese ammissibili

Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare il conto corrente bancario o postale per effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.
Inoltre per tutte le transazioni relative all’intervento, deve essere inserita nella fattura o nel documento contabile equipollente, un’apposita codifica costituita dall’ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio degli investimenti svolti con specifico riferimento all’investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l’inammissibilità della spesa.

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno (data di eleggibilità della spesa).

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Detrazione del valore del legname
Così come previsto dalla scheda della sottomisura 8.3, per le Azioni nn. 1 e 2, del PSR Marche 2014 – 2020, dall’importo dell’aiuto andrà detratto il valore dell’eventuale legname avente valore commerciale derivante dall’esecuzione degli investimenti di carattere selvicolturale che potrebbero necessitare per conseguire le finalità dell’Azione 2 della sottomisura 8.3 del PSR Marche 2014 – 2020.

Il valore economico del legname risulterà dalla quantificazione dello stesso tramite le aree di saggio campionarie di progetto effettuate sul soprassuolo oggetto di intervento; al quantitativo del legname determinato, espresso in quintali, andrà applicato il prezzo unitario dello stesso al quintale così come indicato nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici, Categoria n. 23 “Opere agricole e forestali”, codice 23.008, sub 011, 012, 013 e s.m. Detto valore da portare in detrazione andrà evidenziato nel quadro economico del progetto esecutivo ed implementato sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), nella sezione della domanda di aiuto riguardante l’inserimento nella pagina relativa alla “PS Post” del valore delle “Attività connesse – Vendita legname”.

Per le spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione, contabilita’, certificazione della regolare esecuzione/collaudo dei lavori, spese generali per studi di fattibilità connessi col progetto presentato nel limite complessivo del 10% dei costi materiali di cui sopra, IVA compresa. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Nel caso di progettazione e/o direzione lavori interna si applica il Codice dei contratti pubblici.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato alle competenze in materia.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all’ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione e la consulenza tecnica;
2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all’ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione dell’eventuale studio di fattibilità e/o di ogni altro documento ed elaborato tecnico ed economico-estimativo).

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali quali onorari di professionisti e consulenti, ad es. per studi di fattibilità.

Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

L’IVA, ai sensi dell’art. 69, paragrafo 3., lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente l’aiuto. Il beneficiario indicherà nelle domande di aiuto la/e base/i giuridiche di riferimento che provano la non recuperabilità, in alcun modo, dell’IVA. Pe il riconoscimento ed il pagamento delle spese sostenute per l’IVA, così come rendicontata in fase di domanda di pagamento del SAL o del saldo, si applica quanto disposto con il DDS n. 28/AEA del 12/02/2018.

Le spese ammissibili per gli investimenti sono da riferire alle tipologie di opere forestali, di ingegneria idraulica e naturalistica presenti nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o specifica analisi dei prezzi conforme allo stesso Prezzario, qualora necessaria.

Spese ammissibili

Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare il conto corrente bancario o postale per effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.
Inoltre per tutte le transazioni relative all’intervento, deve essere inserita nella fattura o nel documento contabile equipollente, un’apposita codifica costituita dall’ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio degli investimenti svolti con specifico riferimento all’investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l’inammissibilità della spesa.

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno (data di eleggibilità della spesa).

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Detrazione del valore del legname
Così come previsto dalla scheda della sottomisura 8.3, per le Azioni nn. 1 e 2, del PSR Marche 2014 – 2020, dall’importo dell’aiuto andrà detratto il valore dell’eventuale legname avente valore commerciale derivante dall’esecuzione degli investimenti di carattere selvicolturale che potrebbero necessitare per conseguire le finalità dell’Azione 2 della sottomisura 8.3 del PSR Marche 2014 – 2020.

Il valore economico del legname risulterà dalla quantificazione dello stesso tramite le aree di saggio campionarie di progetto effettuate sul soprassuolo oggetto di intervento; al quantitativo del legname determinato, espresso in quintali, andrà applicato il prezzo unitario dello stesso al quintale così come indicato nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici, Categoria n. 23 “Opere agricole e forestali”, codice 23.008, sub 011, 012, 013 e s.m. Detto valore da portare in detrazione andrà evidenziato nel quadro economico del progetto esecutivo ed implementato sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), nella sezione della domanda di aiuto riguardante l’inserimento nella pagina relativa alla “PS Post” del valore delle “Attività connesse – Vendita legname”.

Per le spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione, contabilita’, certificazione della regolare esecuzione/collaudo dei lavori, spese generali per studi di fattibilità connessi col progetto presentato nel limite complessivo del 10% dei costi materiali di cui sopra, IVA compresa. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Nel caso di progettazione e/o direzione lavori interna si applica il Codice dei contratti pubblici.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato alle competenze in materia.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all’ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione e la consulenza tecnica;
2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all’ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione dell’eventuale studio di fattibilità e/o di ogni altro documento ed elaborato tecnico ed economico-estimativo).

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali quali onorari di professionisti e consulenti, ad es. per studi di fattibilità.

Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

L’IVA, ai sensi dell’art. 69, paragrafo 3., lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente l’aiuto. Il beneficiario indicherà nelle domande di aiuto la/e base/i giuridiche di riferimento che provano la non recuperabilità, in alcun modo, dell’IVA. Pe il riconoscimento ed il pagamento delle spese sostenute per l’IVA, così come rendicontata in fase di domanda di pagamento del SAL o del saldo, si applica quanto disposto con il DDS n. 28/AEA del 12/02/2018.

Le spese ammissibili per gli investimenti sono da riferire alle tipologie di opere forestali, di ingegneria idraulica e naturalistica presenti nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o specifica analisi dei prezzi conforme allo stesso Prezzario, qualora necessaria.

Link e Documenti

Bando

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

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