La misura 2.48 è incentrata su iniziative destinate a promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura (Sottomisura 1), a preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (Sottomisura 2) e a Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori (Sottomisura 3).
In sintesi, attraverso la misura 2.48 sono stati previsti investimenti per: recuperare e sfruttare le aree maggiormente vocate; riqualificare e diversificare le produzioni e i processi produttivi garantendo la compatibilità con l'ambiente e le risorse disponibili; valorizzare il prodotto sul mercato; diversificare l'attività con altre complementari.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Sono ammissibili a finanziamento le imprese acquicole, singole o associate, che hanno una dimensione aziendale di micro, piccole o medie imprese (PMI) come definite nell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE e le imprese non contemplate in tale raccomandazione che utilizzano gli strumenti finanziari di cui al Titolo IV della Sezione 2 del Reg. UE n. 1303/2013.
La Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 definisce come PMI le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Dotazione finanziaria: 6.299.708 euro
L’intensità dell’aiuto è pari al 80% della spesa totale ammissibile.
Per le operazioni relative a tipologie di intervento della Sottomisura 1 – art. 48, par. 1, lettere a), b), c), d) e g) la soglia della spesa massima ammissibile è fissata in € 2.000.000 mentre quella minima è fissato in € 25.000.
Nel caso di investimenti relativi a imbarcazioni asservite agli impianti di servizio, la soglia della spesa massima ammissibile è intesa come sommatoria dell’importo dell’imbarcazione e della relativa attrezzatura a corredo per la gestione e la raccolta del prodotto all’interno dell’impianto stesso, ed è fissata in € 2.000.000 mentre quella minima è fissata in € 25.000. Le caratteristiche tecniche dell’imbarcazione sono comunque subordinate ai dettami dell’art. 7 del D.M. del 29 settembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1995, e ss.mm.ii.
Nel caso di investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto dall’azienda, quando tale commercio formi parte integrante dell’impresa di acquacoltura, la soglia della spesa massima ammissibile è fissata in € 2.000.000 mentre quella minima è fissata in € 25.000.
Per le operazione relative a tipologie di intervento della Sottomisura 1 – art. 48, par. 1, lettere f) e h) la soglia della spesa massima ammissibile è fissata in € 150.000 mentre quella minima è fissata in € 15.000
Per le operazioni relative a tipologie di intervento della Sottomisura 2 la soglia della spesa massima ammissibile è fissata in € 2.000.000 mentre quella minima è fissata in € 25.000.
Per le operazioni relative alla tipologia d’intervento della Sottomisura 3 la soglia della spesa massima ammissibile è fissata in € 400.000, e non c’è soglia minima.
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