Scadenza: 29 settembre 2023
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Programma/Ente di finanziamento

Regione Lombardia

Dotazione Complessiva
€ 450.000
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Bando scaduto
Livello difficoltà bando
Intermedio

Finalità

La Regione intende erogare dei contributi al ristoro dei danni occorsi presso le sedi di attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende operanti nel settore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile, a causa degli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 3 luglio all’8 agosto 2021 nel territorio delle province di Como, Sondrio e di Varese.

Interventi ammissibili

I contributi sono finalizzati:

  • alla delocalizzazione dell'immobile, previa demolizione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con provvedimento della pubblica autorità, mediante ricostruzione o acquisto di nuova unità in altro sito dello stesso comune o in altro comune della medesima regione o provincia autonoma, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione, a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni. La demolizione dell'immobile da delocalizzare è precondizione necessaria per l'accesso al contributo e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari; non si procede a demolizione solo nel caso in cui la stessa sia vietata da vigenti normative di settore o l'immobile faccia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale secondo la definizione di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 20181 e la demolizione ne comprometta la sicurezza strutturale;
  • alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto, previa demolizione dell'immobile se necessaria;
  • al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (compresi gli impianti funzionali all’abitabilità dell’immobile) nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
  • al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso; e) all'acquisto discorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso;
  • al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati, anche nel caso in cui si qualifichino come beni immobili ossia incorporati al suolo;
  • al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva;
  • al ripristino di aree/fondi esterni all’immobile sede legale e/o operativa dell’attività economica e produttiva, qualora siano condizioni necessarie ad evitarne la delocalizzazione.

Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli costituenti alla data dell'evento calamitoso:

  • La sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive. Per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso;
  • Oggetto dell'attività, ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale). Si deve trattare di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione, che può essere abitativa o produttiva.

 L'immobile per cui è possibile accedere al contributo è quello che alla data dell'evento calamitoso l'impresa, per l’esercizio della propria attività, possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (ad es. usufrutto) o detiene a titolo personale di godimento (ad es. affitto, comodato).

Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attività, i contributi sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:

  • elementi strutturali verticali e orizzontali;
  • impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
  • finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
  • serramenti interni ed esterni.

Chi può partecipare

Possono essere beneficiarie del contributo, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi dal 3 luglio all’8 agosto 2021 e già segnalati con gli appositi moduli C1 «Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive», le imprese, anche operanti nel settore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile:

  • proprietarie dell’immobile sede dell’attività economica e produttiva;
  • aventi titolo di reale o personale godimento (ad es. usufrutto, affitto, comodato etc.) per l’esercizio dell’attività economica e produttiva in immobili di proprietà di soggetti terzi;
  • proprietarie di edifici, anche residenziali, o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ove l'attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili.

 In ogni caso, a presentare la domanda di contributo deve sempre essere il legale rappresentante dell’attività economica e produttiva.

Entità del contributo

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 450.000 Euro.

Per le domande di contributo riguardanti:

  • il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il contributo è concesso fino al 50% del minor valore indicato al paragrafo 5.2;
  • la ricostruzione nel medesimo sito dell'immobile distrutto o la delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o dichiarato totalmente inagibile, tramite ricostruzione o acquisto di altro immobile, nella perizia asseverata di cui al paragrafo 3.2, il tecnico incaricato, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione, deve determinare il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso ed il contributo è concesso fino al 50% del minore importo tra il valore determinato in perizia e il costo sostenuto per la ricostruzione in sito, la costruzione o l'acquisto di un immobile in altro sito. Nel caso di delocalizzazione con acquisto di altro immobile si tiene conto del prezzo di acquisto risultante da contratto definitivo o preliminare di compravendita;
  • il ripristino dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso (cfr. par. 2.1, lett. d), il contributo è concesso fino all’80% del minor valore di cui al paragrafo 5.2;
  • l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso (cfr. par. 2.1, lett. e), il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al paragrafo 5.2;
  • il ripristino/sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati (cfr. par. 2.1, lett. f) il contributo è concesso fino al 50%, se si qualificano come beni immobili, e fino all'80%, se si qualificano come beni mobili, del minor valore indicato al paragrafo 5.2;
  • il ripristino/sostituzione di beni mobili registrati oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva (cfr. par. 2.1, lett. g), il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al paragrafo 5.2;
  • il ripristino di aree/fondi esterni all'immobile, sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora siano condizioni necessarie ad evitarne la delocalizzazione (cfr. par. 2.1, lett. h), il contributo è concesso fino al 50% del minor valore indicato al paragrafo 5.2.

Link e Documenti

Pagina web per formulari e documenti

Bando

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

Consigli degli esperti

Aggiornamento al 21/08/2023. Si dispone la riapertura dei termini per presentazione delle domande di contributo per le sole attività economiche e produttive site nel Comune di Gavirate (VA). La nuova scadenza è fissata in data 29/09/2023. Per qualunque novità si consiglia di rimanere aggiornati tramite la pagina web dedicata al bando.

Hai bisogno di maggiori informazioni? Contatta il seguente indirizzo e-mail: ordinanza996@regione.lombardia.it.

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