Il Ministero intende potenziare il sistema di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati, individuando soggetti beneficiari idonei ad attivare 250 posti giornalieri di accoglienza distribuiti su base regionale e ad erogare servizi ad alta specializzazione per l’accoglienza temporanea dei MSNA ai sensi dell’art. 19 comma 1 del d.lgs. n. 142 del 2015 come modificato dalla Legge n. 47 del 2017 e del D.M. 1 settembre 2016. In ciascun progetto dovrà essere garantita l’accoglienza giornaliera, continuativa nell’arco delle 24 ore, di 50 MSNA (in almeno 2 strutture di accoglienza – il cui limite massimo è di 30 posti ciascuna - immediatamente disponibili in via esclusiva dalla data di avvio delle attività) per un periodo di 30 giorni per singolo MSNA.