Realizzazione punti vendita extra aziendali per la commercializzazione dei prodotti

Scadenza: 19 settembre 2019
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

Regione Marche: PSR 2014/2020 - Sottomisura 6.4 azione 5 "Realizzazione punti vendita extra aziendali per la commercializzazione dei prodotti Allegato 1 e di prodotti Allegato 1 solo come input" nell’ambito di Progetti integrati di Filiere Agroalimentari e di Progetti integrati di Filiere Corte e Mercati Locali

Bando scaduto

Finalità

La misura è finalizzata a favorire la creazione di punti vendita extra aziendali nell’ambito della multifunzionalità agricola. Le finalità, che si intendono perseguire in particolare sono le seguenti:

  • l’introduzione di innovazione di processo;
  • l’introduzione di sistemi volontari di certificazione di qualità;
  • la riconversione produttiva rivolta al mercato;
  • l’introduzione e il miglioramento della fase della trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti riguardanti la realizzazione o l’adeguamento di locali da destinare a punti vendita extra-aziendali solo se rispettino le seguenti condizioni:

  • Siano interamente localizzati nei comuni della Regione Marche;
  • Siano realizzati su particelle presenti nel fascicolo aziendale NON UBICATE in zona agricola definita dallo strumento urbanistico come Area “E”
  • Siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d’uso per cui sono stati ammessi al momento dell’accertamento finale.

In ogni caso, sono ammissibili SOLO le tipologie di investimento di seguito riportate:

  1. Riqualificazione ed adeguamento funzionale degli immobili per la vendita diretta:
  2. Realizzazione o adeguamento degli impianti tecnologici (termico-idrosanitario-elettrico ecc.) e dei servizi igienico sanitari necessari alla funzionalità del punto vendita;
  3. Acquisto di attrezzature, di strumenti e di arredi necessari all’allestimento del punto vendita per la commercializzazione dei prodotti.

L’acquisto di macchinari ed attrezzature usati potrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) Debbono essere acquisiti dal primo proprietario;

b) Non devono aver beneficiato di contributo pubblico dimostrato tramite produzione di fattura di acquisto;

c) il loro valore dovrà essere calcolato sulla base del prezzo di acquisto decurtato delle quote di ammortamento già maturate (9% annue) di cui al Tabella dei coefficienti di ammortamento DM 31/12/1988 Specie 1a;

d) tra cedente e acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta), né possono essere coniugi, né conviventi di fatto (unioni civili).

In ogni caso verrà riconosciuta a saldo la minore spesa tra il valore stabilito al punto c) e l’importo effettivamente pagato e attestato dalla fattura di acquisto.

Chi può partecipare

La presente sottomisura non è attivabile al di fuori dei progetti di Filiera.
La sottomisura prevede il sostegno solo a favore delle imprese aderenti ad un Progetto integrato di Filiera Agroalimentare o ad un Progetto integrato di Filiera Corta e Mercato Locale.
La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l’impresa o per il progetto determina l’inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

Requisiti del soggetto richiedente:

I soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda debbono essere imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile le cui imprese hanno una SAU aziendale ricadente per il 100% nelle aree del cratere del sisma della Regione Marche e che richiedono investimenti fissi e impianti interamente localizzati nella Regione Marche.

Requisiti dell’impresa

L’impresa al momento della presentazione della domanda deve:

  1. non essere inclusa tra le imprese in difficoltà (cfr. Definizioni);
  2. essere iscritta all’anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
  3. avere Partita Iva con codice attività agricola;
  4. essere iscritta nella sezione speciale aziende agricole della Camera di Commercio con codice ATECO agricoli;
  5. avere la SAU aziendale che ricade per il 100% nelle aree del cratere del sisma della Regione Marche nonché avere gli investimenti fissi e impianti interamente localizzati in uno dei comuni della Regione Marche;
    Sono escluse dal calcolo della SAU le superfici forestali, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino);
  6. garantire l’occupazione ad almeno 1 Unità Lavoro Aziendale (ULA), pari a 1.800 ore/anno. Tale limite è ridotto a 0,5 ULA nelle aree classificate come montane ai sensi dell’articolo 32, lettera a) del Reg. 1305/2013, nelle aree del cratere del sisma e per gli investimenti in filiera. In deroga a quanto sopra specificato, l’impresa deve dimostrare, nel caso in cui al momento della presentazione della domanda non si raggiunga 1 ULA o 0,5 ULA, come stabilito nella tabella dei fabbisogni di manodopera calcolata sulla base delle disposizioni regionali, di poter conseguire tale requisito al termine del programma esclusivamente attraverso gli investimenti fissi previsti dal progetto aziendale.
    Le ore di manodopera, per il calcolo della ULA sia ante che post-investimento, sono ottenute applicando i valori standard di cui alla tabella Allegato 3 (art. 3 comma 3 e 5) del Regolamento regionale n. 6 del 04-11-2013. Nell’applicazione di detta Tabella non si tiene in considerazione alcun coefficiente compensativo di cui alla sezione B.
    Al termine del programma di investimento (domanda di pagamento) l’azienda deve comunque garantire il rispetto della condizione di accesso di 1 ULA o 0,5 ULA descritte nel presente punto.
  7. avere la disponibilità delle superfici agricole (particelle) sulle quali si intende realizzare gli investimenti fissi e gli impianti a decorrere dalla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l’adesione al presente bando (vincolo di inalienabilità pari a 5 anni dal decreto di autorizzazione della domanda di pagamento di saldo). La disponibilità deve comunque essere garantita per un periodo NON inferiore a 9 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno.

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

a) titolo di proprietà;
b) titolo di usufrutto;
c) contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda;
d) un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione con scadenza successiva al periodo necessario all’adempimento degli impegni previsti dal bando;
e) comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate. Per le aziende agricole gestite dagli Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti tecnici agrari. Le superfici incluse in affitti e/o comodati, che al momento della domanda sono di durata inferiore al vincolo di inalienabilità (come sopra indicato e cioè inferiore ad anni 9 ), ma comunque di durata superiore ad 1 anno, potranno essere considerate ai fini del calcolo delle ULA, PS, dimensionamento del fabbricato ai sensi della L.R.13/90, dei KW/Sau, dimensionamento delle macchine. I requisiti connessi alle superfici, dovranno in ogni caso essere posseduti anche al momento della domanda di saldo tramite il rinnovo di detti contratti alla loro scadenza, anche se su particelle diverse.
Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota, che potrà essere prodotto entro la fase istruttoria della domanda di sostegno.
Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, comodato o disponibilità attribuita con Regio Decreto, qualora non già previsto nell’atto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario alla realizzazione del piano di miglioramento.
Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno, in particolare: fascicolo aziendale AGEA, elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA), anagrafe zootecnica e registri di stalla.
Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l’eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

Requisiti del progetto

Al momento della presentazione della domanda il progetto deve:

  1. raggiungere un punteggio di accesso non inferiore a 0,2 da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 5.5.1. del bando;
  2. essere cantierabile. Qualora gli investimenti ricadano nelle aree colpite dal sisma, sono considerate cantierabili le proposte di investimento per le quali, entro 12 mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno, sono acquisiti tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.).Al momento della presentazione della domanda, tuttavia, tutte le richieste dei titoli abilitativi di cui sopra devono risultare già presentate all’ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti. A tal fine dovrà essere prodotta (attraverso SIAR) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al paragr. 6.1.3. Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare l’eleggibilità della spesa e di conseguenza l’ammissibilità dell’investimento, verrà verificato che: nella modulistica presentata all’Amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di sostegno, oppure che sia presentata con la domanda di sostegno una dichiarazione in cui il tecnico progettista dichiara che i lavori inizieranno dopo la presentazione della domanda;
  3. prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € 15.000,00 valore da mantenere anche in fase di realizzazione;
  4. prevedere che i punti vendita extra aziendali, commercializzino esclusivamente prodotti inseriti nell’Allegato 1 del Trattato e prodotti inseriti nell’Allegato 1 del trattato solo come input. Sono comunque esclusi i punti vendita extra-aziendali che commercializzano prevalentemente prodotti vitivinicoli di cui all’Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013;
  5. i punti vendita extra aziendali dovranno commercializzare per oltre, il 60% (in termini di quantità) prodotti dell’azienda o delle aziende associate e per il 100% prodotti del cratere. Il rispetto del requisito è sempre verificato sulla base della relazione tecnica da cui si evinca la quantità di produzione standard aziendale e la capacità lavorativa degli impianti aziendali e di quelli inseriti nel progetto. Si precisa che non sono considerate materie prime aziendali i prodotti agricoli acquistati/conferiti da soggetti terzi, anche soci di cooperative, per i quali viene emessa una fattura di vendita/conferimento tra i soggetti interessati;
  6. prevedere dimensione dei locali non superiore a mq. 70 utili (120 mq. nel caso di forme associate di produttori).

Entità del contributo

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente sottomisura è di € 150.000.

Per il contributo concesso in conto capitale, l’intensità di aiuto è riportata nella tabellaal punto 5.4.1 del bando.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno (eleggibilità della spesa).
Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.
Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità ecc.
Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Le Spese generali comprendono:

a) onorario per la relazione tecnico economica;
b) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);
c) onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica;

Le spese generali sono calcolate sull’importo dei lavori edili realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo del 10% degli investimenti di cui al paragrafo 5.2.1 punti numerati 1 e 2 del bando.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.
La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell’investimento a cui la stessa è riferita.
Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all’ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

  1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, la consulenza;
  2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all’ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
  3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico economica e/o studio di fattibilità e/o ogni altro documento tecnico).

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento. Inoltre per tutte le transazioni relative all’intervento nella fattura o nel documento contabile equipollente deve essere inserita un’apposita codifica costituita dall’ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all’investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l’inammissibilità della spesa.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante da:

a) per quanto riguarda l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, dalla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T) o fattura di accompagnamento.

b) nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 del tecnico progettista e/o del direttore dei lavori della data effettiva di inizio dei lavori;

c) nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. miglioramenti fondiari che prevedono la realizzazione di frutteti, drenaggi, impianti di irrigazione, ecc), dalla data dell’inizio dei lavori, presente nella dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno (eleggibilità della spesa).
Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.
Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità ecc.
Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Le Spese generali comprendono:

a) onorario per la relazione tecnico economica;
b) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);
c) onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica;

Le spese generali sono calcolate sull’importo dei lavori edili realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo del 10% degli investimenti di cui al paragrafo 5.2.1 punti numerati 1 e 2 del bando.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.
La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell’investimento a cui la stessa è riferita.
Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all’ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

  1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, la consulenza;
  2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all’ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
  3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico economica e/o studio di fattibilità e/o ogni altro documento tecnico).

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento. Inoltre per tutte le transazioni relative all’intervento nella fattura o nel documento contabile equipollente deve essere inserita un’apposita codifica costituita dall’ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all’investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l’inammissibilità della spesa.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante da:

a) per quanto riguarda l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, dalla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T) o fattura di accompagnamento.

b) nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 del tecnico progettista e/o del direttore dei lavori della data effettiva di inizio dei lavori;

c) nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. miglioramenti fondiari che prevedono la realizzazione di frutteti, drenaggi, impianti di irrigazione, ecc), dalla data dell’inizio dei lavori, presente nella dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori.

Link e Documenti

Bando

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

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