La legge regionale 20.09.2006, n. 14 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura” all’art. 20 stabilisce che “la Regione, anche in concorso con enti pubblici territoriali, interviene con contributi annuali a sostegno delle attività e del funzionamento di enti e istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in ambito regionale” e all’art. 21, comma 1, lett. r) che persegue tali finalità attraverso interventi annuali mirati e con l’istituzione di un apposito fondo unico (art. 20, comma 3).