Start-up e PMI innovative - Incentivi fiscali de minimis

Scadenza: 30 aprile 2021
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

Ministero dello sviluppo economico

Bando scaduto

Finalità

Al fine di stimolare la ripresa e la crescita economica, il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, commi 7 e 8) ha introdotto l’Incentivo fiscale in “de minimis” all’investimento in start-up innovative e PMI innovative. La misura prevede un’agevolazione fiscale destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di start-up innovative o PMI innovative.

Chi può partecipare

Possono presentare la domanda per beneficiare della detrazione soltanto start-up innovative e PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. Il legale rappresentante della start-up innovativa o della PMI innovativa è tenuto a presentare istanza sulla apposita piattaforma informatica prima dell’effettuazione dell’investimento. Per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020 l’impresa beneficiaria può presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

Le disposizioni operative per l’accesso ed il funzionamento della piattaforma informatica per “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” sono riportate nella circolare n.25 febbraio 2021 del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese.

 

Entità del contributo

L’agevolazione fiscale introdotta con il Decreto Rilancio prevede una detrazione IRPEF pari al 50% dell’investimento effettuato nelle:

  • start-up innovative (investimento agevolabile fino ad un massimo di 100.000 Euro, per ciascun periodo di imposta)
  • PMI innovative (fino ad un massimo di 300.000 Euro, oltre tale limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta),

nei limiti delle soglie fissate dal regime “de minimis”.

Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività della piattaforma. L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni e può essere effettuato direttamente, o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative.

Link e Documenti

Consigli degli esperti

Si fa presente che ai fini dei presenti incentivi si intende:

  • per «start-up innovativa» la società indicata all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
  • per «PMI innovativa» la società che rientra nella definizione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio m2015, n. 3.

Per avere la forma giuridica di start-up o PMI innovative le società possono anche non risiedere in Italia purché siano in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che siano residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e che abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia.

Si fa presente che per accedere alla piattaforma informatica, i soggetti che intendono presentare istanza devono essere in possesso della seguente strumentazione:

  • SPID;
  • PEC dell’impresa beneficiaria, iscritta al Registro imprese ed attiva;
  • firma digitale;
  • indirizzo PEC del soggetto investitore che effettua l’investimento agevolato nell’impresa beneficiaria che presenta l’istanza.

Si evidenzia che la detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche prevista dalla misura in questione è alternativa a quella prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 relativo alle modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative e non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria.

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