La sottomisura si pone l’obiettivo di sostenere azioni volte a creare o sviluppare attività produttive nell’ambito della multifunzionalità aziendale attraverso investimenti che prevedono la trasformazione e la commercializzazione di prodotti Allegato I il cui prodotto finale della lavorazione non è ricompreso
nell’Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Europea.
A tal fine le finalità che si intendono perseguire sono:
La sottomisura si applica sull’intero territorio della Regione Marche, nel rispetto della condizione che alle aree non rurali (Aree A) che rappresentano il 15,9% della popolazione può essere destinato al massimo il 10% delle risorse.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Sono ammissibili i seguenti investimenti finalizzati e funzionali all’avvio o allo sviluppo di attività produttive nelle aziende agricole, con lo scopo di realizzare la diversificazione dei redditi aziendali.
In particolare sono ammissibili i seguenti investimenti:
1. Costruzione o miglioramento di beni immobili funzionali alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti Allegato I in entrata in prodotti non Allegato I in uscita. Le nuove costruzioni e gli aumenti volumetrici sono consentiti solo per investimenti realizzati in aree classificate urbanisticamente come zone agricole “E”.
Sia nel caso nuova edificazione sia nel caso di aumenti volumetrici l’intervento dovrà garantire il mantenimento della tipologia di edilizia in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale.
Le eventuali superfici non tamponate e protette a falda, realizzate in aderenza al fabbricato sono consentite per uno sviluppo massimo del 20% dell’area di sedime, calcolato esclusivamente sulla proiezione del fabbricato originario come risulta dagli elaborati grafici dello STATO ATTUALE (o STATO DI FATTO) del progetto, se previste dagli strumenti dagli strumenti urbanistici comunali. Nel caso di dimensioni difformi saranno stralciate tutte le lavorazioni relative a tale intervento.
Non sono ammissibili gli interventi di efficientamento energetico nel caso in cui vengano richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale (verificabile tramite causale specifica del bonifico). Entro e non oltre il limite del 10% del costo di tutti gli interventi del presente punto 1., sono inoltre ammissibili i costi per sistemazioni di terreno per la realizzazione e/o adeguamento funzionale di piazzali, camminamenti, strade di accesso, parcheggi eventuali recinzioni con materiali naturali e prive di cordoli in muratura.
2. Acquisto di impianti e di macchinari nuovi destinati allo svolgimento delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti Allegato I in entrata in prodotti non Allegato I in uscita.
Al momento dell’accertamento finale, gli investimenti possono essere finanziati a condizione che siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d’uso per cui sono stati ammessi.
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