Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi

Scadenza: 15 maggio 2019
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Regione Sardegna: Legge regionale 27 febbraio 1957, n.5. Legge regionale 7 agosto 2009, n.3, art. 2 comma 39. regolamento CE n.1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis"

Bando scaduto

Finalità

La Regione ha previsto l’attuazione di azioni di promozione e sostegno del sistema cooperativistico regionale mediante la Legge Regionale 27 febbraio 1957, n. 5 che è destinata a finanziare lo sviluppo ed il potenziamento dell’attività cooperativistica in Sardegna. I contributi o le sovvenzioni sono accordati sulla base di programmi di investimento presentati dalle cooperative richiedenti.
Le modifiche introdotte negli ultimi tre anni hanno fortemente innovato la materia in un’ottica di razionalizzazione ed efficacia dell’intervento nonché di semplificazione del suo procedimento, attraverso il rimborso delle spese effettuate in funzione di ben precisi programmi aziendali, che consente un notevole risparmio di tempo oltre che di miglior controllo ex post sulle risorse così erogate.

Interventi ammissibili

[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Il Programma di investimenti, per essere giudicato ammissibile, deve essere finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione e miglioramento competitivo.
Il Programma di investimenti (Sezione D dell’allegato 1), dovrà essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido e dovrà contenere l’obiettivo che si intende perseguire con il finanziamento, il tutto esposto in modo esaustivo e non generico.

Chi può partecipare

[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]I soggetti legittimati a richiedere il contributo sono le Società cooperative e relativi consorzi, a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 del C.C., aventi sede legale ed operativa in Sardegna, iscritte ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, all’Albo delle società cooperative alle categorie:

  • cooperative di produzione e lavoro;
  • cooperative sociali;
  • cooperative di consumo;
  • consorzi cooperativi.

In caso di consorzi di cooperative, tutte le cooperative consorziate devono avere sede legale ed operativa in Sardegna.
Ne consegue che le cooperative che non rientrano nelle quattro fattispecie sopra descritte non possono partecipare al bando.

Entità del contributo

La dotazione finanziaria complessiva per l'anno 2019 ammonta a € 2.000.000.

L’aiuto concesso consiste in un contributo in conto capitale a fondo perduto, nella misura del 50% delle spese ammissibili al netto dell’IVA, come indicate dalla Cooperativa nella propria domanda di partecipazione e verrà erogato secondo la procedura “a sportello” ossia in ordine di arrivo delle relative domande.
Non saranno finanziabili piani di investimento di importo ammesso inferiore a € 10.000 e non sarà finanziabile la parte di spesa eccedente i € 45.000.
La percentuale del contributo a fondo perduto del 50% sarà calcolata sul programma di investimento ammesso.
Sono finanziabili le spese affrontate nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 7 maggio 2019.

Spese ammissibili

[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]La concessione del finanziamento avviene sulla base del Programma di investimenti aziendale presentato dalla Società cooperativa.

Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.
Non è ammesso il cofinanziamento dello stesso bene o servizio con più finanziamenti pubblici.

Dette spese sono suddivise nelle seguenti macrovoci, la cui elencazione ha valore esaustivo:

A) Macrovoce immobili e interventi edili

Sono costi ammessi:

  1. acquisto di un bene immobile (terreno o fabbricato).

In caso di acquisto di terreno, la spesa è ammissibile purché sussista un nesso fra l’acquisto del terreno e l'obiettivo dell’investimento in termini di causalità necessaria, nel senso che, in difetto, il programma non potrebbe essere realizzato o comunque il suo conseguimento verrebbe reso più gravoso;

L’acquisto di un bene immobile (terreno o fabbricato) deve inoltre rispettare le seguenti condizioni:

  • l’immobile deve essere conforme ai vigenti e specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, in relazione all’attività da svolgere;
  • l’immobile non deve aver beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti (dalla data del relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni alla data di presentazione dell’istanza), di un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe adito ad un doppio aiuto a causa del cofinanziamento all’acquisto;
  • l’immobile deve mantenere la destinazione assegnata per almeno 5 anni a partire dalla data di completamento del programma di spesa;
  • l’immobile può essere utilizzato solo per le finalità del progetto.

La cooperativa dovrà possedere -alla data di presentazione della domanda- il contratto definitivo di compravendita redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

2. acquisto di strutture temporanee e mobili che non richiedano opere murarie.

B) Macrovoce beni mobili

Sono costi ammessi:

  • macchinari, impianti, arredi ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale dell'impresa e i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione (esclusi quelli targati), identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del Programma d’investimento);
  • software di base (ad. Es. sistema operativo “Windows 10”, “Windows Server”), equiparati ad un’immobilizzazione materiale e perciò capitalizzato insieme all’hardware alla voce "altri beni".

C) Macrovoce veicoli e natanti

Sono costi ammessi:

  • imbarcazione e natanti

Ai fini del presente Avviso si definiscono:

a) imbarcazione: qualsiasi generica unità galleggiante avente dimensioni inferiori ai 24 m (limite dimensionale oltre il quali si parla invece di nave) e superiori ai 10 m, indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati (vela, motore, remi, etc...);

b) natante: le unità da diporto, il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10,00 m, indipendentemente dalla loro propulsione.

  • veicoli a motore (per la nozione di veicolo: art. 46 cod. strad.). I veicoli a motore dovranno essere dimensionati alle esigenze produttive, e al fine dell’ammissibilità devono corrispondere alle tipologie: autocarri (secondo la integrale definizione resa dall’art. 35, comma 11, D.L. n. 223/2006, convertito nella L. 248/2006 e il successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006); autobus; veicoli per trasporti specifici e per uso speciale; mezzi d’opera e macchine operatrici;
  • rimorchi (per la nozione di rimorchio: art. 56 cod. strad.). Qualora i rimorchi vengano utilizzati in via temporanea (vedi riquadro n. 2) come strutture edili (per esempio, roulotte da adibire a reception di un camping), andrà utilizzata comunque la macrovoce C, poiché rimangono pur sempre veicoli;
  • autovetture e motoveicoli. Per essere ammesse: le autovetture a benzina dovranno avere cilindrata non superiore a 1600 c.c., le autovetture diesel cilindrata non superiore a 1800 c.c.. I suddetti limiti non si applicano per il Minibus ossia autovetture aventi posti compresi tra 6 e 9.

D) Macrovoce immobilizzazione immateriale

Sono costi ammessi:

  • software applicativo che viene iscritto in bilancio alla voce “diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno” (B.I.3) e quindi:
    a) acquisto della proprietà del software;
    b) acquisto della licenza d’uso a tempo indeterminato.
  • diritti di brevetto: sono diritti che assicurano l’esclusivo sfruttamento di un’invenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali, i modelli di utilità e i modelli e disegni ornamentali (B.I.3);
  • redazione di siti e-commerce.
    Sono i costi per la realizzazione di siti che consentano il commercio on line (vendite on line di beni e servizi).
  • certificazioni di qualità: sono ammessi esclusivamente i costi relativi alle prestazioni rese dall'organismo certificatore e i costi per l’accompagnamento alla certificazione di qualità. In questa rientrano i costi per la implementazione dei Sistema di qualità aziendale conformi alla normativa ISO nonché i costi per le attestazioni SOA e per i loro rinnovi periodici.

Spese ammissibili

[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]La concessione del finanziamento avviene sulla base del Programma di investimenti aziendale presentato dalla Società cooperativa.

Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.
Non è ammesso il cofinanziamento dello stesso bene o servizio con più finanziamenti pubblici.

Dette spese sono suddivise nelle seguenti macrovoci, la cui elencazione ha valore esaustivo:

A) Macrovoce immobili e interventi edili

Sono costi ammessi:

  1. acquisto di un bene immobile (terreno o fabbricato).

In caso di acquisto di terreno, la spesa è ammissibile purché sussista un nesso fra l’acquisto del terreno e l'obiettivo dell’investimento in termini di causalità necessaria, nel senso che, in difetto, il programma non potrebbe essere realizzato o comunque il suo conseguimento verrebbe reso più gravoso;

L’acquisto di un bene immobile (terreno o fabbricato) deve inoltre rispettare le seguenti condizioni:

  • l’immobile deve essere conforme ai vigenti e specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, in relazione all’attività da svolgere;
  • l’immobile non deve aver beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti (dalla data del relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni alla data di presentazione dell’istanza), di un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe adito ad un doppio aiuto a causa del cofinanziamento all’acquisto;
  • l’immobile deve mantenere la destinazione assegnata per almeno 5 anni a partire dalla data di completamento del programma di spesa;
  • l’immobile può essere utilizzato solo per le finalità del progetto.

La cooperativa dovrà possedere -alla data di presentazione della domanda- il contratto definitivo di compravendita redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

2. acquisto di strutture temporanee e mobili che non richiedano opere murarie.

B) Macrovoce beni mobili

Sono costi ammessi:

  • macchinari, impianti, arredi ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale dell'impresa e i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione (esclusi quelli targati), identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del Programma d’investimento);
  • software di base (ad. Es. sistema operativo “Windows 10”, “Windows Server”), equiparati ad un’immobilizzazione materiale e perciò capitalizzato insieme all’hardware alla voce "altri beni".

C) Macrovoce veicoli e natanti

Sono costi ammessi:

  • imbarcazione e natanti

Ai fini del presente Avviso si definiscono:

a) imbarcazione: qualsiasi generica unità galleggiante avente dimensioni inferiori ai 24 m (limite dimensionale oltre il quali si parla invece di nave) e superiori ai 10 m, indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati (vela, motore, remi, etc...);

b) natante: le unità da diporto, il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10,00 m, indipendentemente dalla loro propulsione.

  • veicoli a motore (per la nozione di veicolo: art. 46 cod. strad.). I veicoli a motore dovranno essere dimensionati alle esigenze produttive, e al fine dell’ammissibilità devono corrispondere alle tipologie: autocarri (secondo la integrale definizione resa dall’art. 35, comma 11, D.L. n. 223/2006, convertito nella L. 248/2006 e il successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006); autobus; veicoli per trasporti specifici e per uso speciale; mezzi d’opera e macchine operatrici;
  • rimorchi (per la nozione di rimorchio: art. 56 cod. strad.). Qualora i rimorchi vengano utilizzati in via temporanea (vedi riquadro n. 2) come strutture edili (per esempio, roulotte da adibire a reception di un camping), andrà utilizzata comunque la macrovoce C, poiché rimangono pur sempre veicoli;
  • autovetture e motoveicoli. Per essere ammesse: le autovetture a benzina dovranno avere cilindrata non superiore a 1600 c.c., le autovetture diesel cilindrata non superiore a 1800 c.c.. I suddetti limiti non si applicano per il Minibus ossia autovetture aventi posti compresi tra 6 e 9.

D) Macrovoce immobilizzazione immateriale

Sono costi ammessi:

  • software applicativo che viene iscritto in bilancio alla voce “diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno” (B.I.3) e quindi:
    a) acquisto della proprietà del software;
    b) acquisto della licenza d’uso a tempo indeterminato.
  • diritti di brevetto: sono diritti che assicurano l’esclusivo sfruttamento di un’invenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali, i modelli di utilità e i modelli e disegni ornamentali (B.I.3);
  • redazione di siti e-commerce.
    Sono i costi per la realizzazione di siti che consentano il commercio on line (vendite on line di beni e servizi).
  • certificazioni di qualità: sono ammessi esclusivamente i costi relativi alle prestazioni rese dall'organismo certificatore e i costi per l’accompagnamento alla certificazione di qualità. In questa rientrano i costi per la implementazione dei Sistema di qualità aziendale conformi alla normativa ISO nonché i costi per le attestazioni SOA e per i loro rinnovi periodici.

Link e Documenti

[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Bando

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

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