Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

Scadenza: 10 luglio 2019
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

Programma di Sviluppo Rurale (2014-2020)
Misura 13 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane

Bando scaduto

Finalità

L’aiuto intende compensare i mancati redditi e i costi aggiuntivi che derivano dalla coltivazione di suoli in montagna. Tali perdite e maggiorazioni sono quantificate attraverso un confronto dei costi e redditi delle aziende operanti in zona svantaggiata con i costi e i redditi verificati in analoghe aziende operanti in zona non svantaggiata.

Chi può partecipare

I beneficiari sono gli agricoltori che si impegnano a svolgere l’attività agricola nella zona svantaggiata ammissibile.

Requisiti

Solo per abbonati. Clicca qui per vedere i piani di abbonamento [ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3,4" ihc_mb_template="-1"]L’aiuto spettante a ciascuna azienda agricola è calcolato tenendo conto di alcuni parametri di correzione che consentono di quantificare il reale svantaggio economico che subisce un’azienda in funzione delle sue caratteristiche fisiche ed ambientali, e del sistema agricolo adottato dalla singola azienda. Le indennità previste dalla misura 13 sono concesse per le superfici ricadenti in zona svantaggiata ammissibile del territorio regionale. Alla data di presentazione della domanda di aiuto, le superfici a pascolo sono ammesse all’aiuto solo nel caso in cui il beneficiario detenga un numero minimo di UBA per ettaro di superficie foraggera pari a 0,20. L’indennità è un aiuto concesso per la SAU che ricade nella zona svantaggiata ammissibile e che è condotta in modo continuativo dal beneficiario dal 15 maggio dell’anno di presentazione della domanda fino al 15 maggio dell’anno successivo. Ai fini del calcolo dell’indennità sono individuati i seguenti sistemi agricoli aziendali: a) aziende orto-floro-frutticole; b) aziende zootecniche; c) altre aziende. Nel sistema agricolo di cui alla lettera a) sono comprese le aziende in cui la superficie investita a vigneto non è superiore al 30% della superficie agricola aziendale e che coltivano una o più colture orto-floro-frutticole su una superficie complessiva superiore al 15% della superficie agricola aziendale; Nel sistema agricolo di cui alla lettera b) sono comprese le aziende che non rientrano nel precedente sistema agricolo e che rispettano i seguenti requisiti per l’intero periodo: a) detengono UBA; b) mantengono in zona svantaggiata ammissibile le UBA detenute; c) coltivano una superficie minima pari a due ettari di superficie foraggera; d) il rapporto medio UBA/ha di superficie foraggera è compreso tra 0,20 e 2. Nel sistema agricolo di cui alla lettera c) sono comprese le aziende che non rientrano nei precedenti sistemi agricoli. Il rapporto UBA/ha di cui al comma 3 lettera d) è ricavato dal numero di UBA che risultano detenute dal beneficiario in banca dati nazionale (BDN) e dalle superfici foraggere risultanti dal fascicolo aziendale del medesimo.

Requisiti

Solo per abbonati. Clicca qui per vedere i piani di abbonamento [ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3,4" ihc_mb_template="-1"]L’aiuto spettante a ciascuna azienda agricola è calcolato tenendo conto di alcuni parametri di correzione che consentono di quantificare il reale svantaggio economico che subisce un’azienda in funzione delle sue caratteristiche fisiche ed ambientali, e del sistema agricolo adottato dalla singola azienda. Le indennità previste dalla misura 13 sono concesse per le superfici ricadenti in zona svantaggiata ammissibile del territorio regionale. Alla data di presentazione della domanda di aiuto, le superfici a pascolo sono ammesse all’aiuto solo nel caso in cui il beneficiario detenga un numero minimo di UBA per ettaro di superficie foraggera pari a 0,20. L’indennità è un aiuto concesso per la SAU che ricade nella zona svantaggiata ammissibile e che è condotta in modo continuativo dal beneficiario dal 15 maggio dell’anno di presentazione della domanda fino al 15 maggio dell’anno successivo. Ai fini del calcolo dell’indennità sono individuati i seguenti sistemi agricoli aziendali: a) aziende orto-floro-frutticole; b) aziende zootecniche; c) altre aziende. Nel sistema agricolo di cui alla lettera a) sono comprese le aziende in cui la superficie investita a vigneto non è superiore al 30% della superficie agricola aziendale e che coltivano una o più colture orto-floro-frutticole su una superficie complessiva superiore al 15% della superficie agricola aziendale; Nel sistema agricolo di cui alla lettera b) sono comprese le aziende che non rientrano nel precedente sistema agricolo e che rispettano i seguenti requisiti per l’intero periodo: a) detengono UBA; b) mantengono in zona svantaggiata ammissibile le UBA detenute; c) coltivano una superficie minima pari a due ettari di superficie foraggera; d) il rapporto medio UBA/ha di superficie foraggera è compreso tra 0,20 e 2. Nel sistema agricolo di cui alla lettera c) sono comprese le aziende che non rientrano nei precedenti sistemi agricoli. Il rapporto UBA/ha di cui al comma 3 lettera d) è ricavato dal numero di UBA che risultano detenute dal beneficiario in banca dati nazionale (BDN) e dalle superfici foraggere risultanti dal fascicolo aziendale del medesimo.

Intensità dell'indennità

L’indennità è pari a: a) euro 240 per il sistema agricolo - aziende orto-floro-frutticole; b) euro 180 per il sistema agricolo - aziende zootecniche; c) euro 75 per il sistema agricolo - altre aziende. L’indennità per ettaro di SAU non può superare l’importo di euro 450. L’indennità per ettaro di SAU non può essere inferiore all’importo di euro 25.

Intensità dell'indennità

L’indennità è pari a: a) euro 240 per il sistema agricolo - aziende orto-floro-frutticole; b) euro 180 per il sistema agricolo - aziende zootecniche; c) euro 75 per il sistema agricolo - altre aziende. L’indennità per ettaro di SAU non può superare l’importo di euro 450. L’indennità per ettaro di SAU non può essere inferiore all’importo di euro 25.

Link e Documenti

Condividi

Tutti i contenuti riportati su questo sito web sono di proprietà esclusiva della società Obiettivo Europa s.r.l. e sono protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale.

È assolutamente vietato copiare, pubblicare o ridistribuire in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento i contenuti delle schede bandi o qualsiasi altro testo presente su questo sito, se non previa espressa autorizzazione dalla Società titolare dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale.