26 Aprile 2018

La Riforma del Terzo settore dà valore alla progettazione per il sociale

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La Riforma del Terzo settore introduce importanti novità da scoprire per il non-profit. Il nuovo scenario normativo introdotto dal Codice del Terzo Settore favorisce la progettazione come modo ordinario di lavoro degli Enti senza scopo di lucro e ne incentiva l’accesso alle opportunità di finanziamento europee e nazionali.

La riforma del Terzo Settore: i punti salienti

Con il decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, l’Italia si è dotata di un Codice del Terzo Settore, il cui intento è riordinare in modo organico e sistematico le disposizioni vigenti in materia di Enti non lucrativi che perseguono finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. L’introduzione del Codice ad opera del Legislatore nazionale ha costituito parte integrante di un’azione più ampia di razionalizzazione dell’intera disciplina, rappresentando il cuore di una riforma che ha portato all'approvazione, in attuazione della legge delega 6 giugno 2016, n. 106, anche di altri due decreti:
  • d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111, “Disciplina del 5x1000”;
  • d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, “Disciplina dell’impresa sociale”.
La corposa riforma del Terzo Settore avviata e il Codice che ne è nato hanno introdotto importanti novità, che permettono di incardinare le attività svolte dalle organizzazioni non-profit in un sistema più coerente e trasparente, prima fra tutte, l’istituzione di un Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Il Registro sarà reso operativo a partire dal 2019, previa adozione di appositi decreti e provvedimenti attuativi che ne definiranno la messa in opera e le procedure di registrazione e trasmigrazione da registri speciali previgenti, per 7 categorie di Enti:
  • Organizzazioni di volontariato (OdV);
  • Associazioni di promozione sociale (APS);
  • Imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali);
  • Enti filantropici; Reti associative;
  • Società di mutuo soccorso;
  • Altri enti del terzo settore (associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni non classificate nelle precedenti categorie, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalla società).
Il Registro, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sarà reso pubblico e accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Ente del Terzo settore: una nuova categoria generale

L’iscrizione al Registro Unico, inoltre, ruota intorno ad un’altra importante novità introdotta dal Codice del Terzo settore, che riconosce espressamente la nuova categorie generale di Ente del Terzo Settore (ETS), sotto il cappello della quale sono ricomprese le sette categorie di Enti senza scopo di lucro sopracitati, che possono iscriversi nel Registro. L’iscrizione darà la possibilità agli ETS non solo di godere delle agevolazioni fiscali e della normativa di vantaggio introdotta dal Codice, ma anche, a titolo esemplificativo:
  • di sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale;
  • di accedere a contributi per la realizzazione di progetti sperimentali promossi da APS e ODV, finalizzati a far fronte ad emergenze sociali attraverso metodologie avanzate, alla formazione degli associati e al miglioramento organizzativo e gestionale
  • di accedere al Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro.
Il primo avviso per accedere alle risorse del Fondo è stato già pubblicato lo scorso novembre, ed ogni anno, con atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno determinati gli obiettivi e le altre caratteristiche per il finanziamento di progetti promossi da APS, ODV e Fondazioni iscritti nel RUNTS a valere sul Fondo.

I fondi europei e nazionali per la progettazione sociale

In linea con lo scopo della Riforma, che è garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, il Codice del Terzo settore riconosce la progettazione nel sociale come una attività essenziale da valorizzare, che sempre più interessa le organizzazioni non-profit per la realizzazione di iniziative concrete e sostenibili nel tempo. E il richiamo ai fondi europei, oltre che alle opportunità di finanziamento espressamente previste a livello nazionale, non è secondario. Il Codice favorisce, infatti, la promozione di iniziative volte ad agevolare l’accesso degli Enti del Terzo settore ai finanziamento del Fondo Sociale Europeo. È importante, pertanto, che i progetti siano già da ora proiettati nel nuovo scenario normativo.  

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