Sono ritenuti ammissibili a contributo, se organizzati in un progetto che concorra al raggiungimento di una o più delle finalità di cui sopra:
1. gli interventi destinati a migliorare le infrastrutture:
a. dei porti di pesca;
b. delle sale per la vendita all’asta;
2. gli interventi destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini;
3. gli investimenti nei porti di pesca e nelle sale per la vendita all’asta.
Sono esclusi gli interventi finalizzati alla costruzione di infrastrutture ex-novo di porti, siti di
sbarco e sale per la vendita all’asta nonché gli investimenti destinati ai porti di pesca, ripari e siti di sbarco situati nelle acque interne della Regione.
Nel caso di lavori, sono ammissibili gli interventi il cui livello di progettazione è pari all’esecutivo secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., unitamente all’atto di validazione dello stesso, come definito all’art. 26 del medesimo decreto.
Nel caso di solo forniture, si intende l’intervento per il quale l’amministrazione richiedente abbia decretato o determinato di contrarre, in conformità al proprio ordinamento ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016.
Sono ammissibili le spese relative a:
a) interventi di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento ed ampliamento di banchine di porti di pesca;
b) impianti in area portuale di rifornimento carburante, ghiaccio, approvvigionamento d’acqua, energia elettrica da destinare esclusivamente ad operatori nel comparto della pesca;
c) interventi di ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento delle sale d’asta e delle strutture ausiliarie;
d) investimenti destinati a strutture per la raccolta e/o stoccaggio di scarti e rifiuti marini;
e) investimenti in macchinari ed attrezzature strettamente connessi alle finalità del progetto;
f) acquisto di attrezzature per la gestione informatizzata delle attività di pesca compresi i sistemi informativi di gestione della sala d’asta;
g) interventi di dragaggio collegati alle spese di cui alla lettera a) nel limite del 15% delle stesse;
h) analisi e valutazione dei rischi che incombono sui pescatori in porto, propedeutiche all’individuazione delle misure da adottare per prevenirli o attenuarli mediante la realizzazione del progetto;
i) indagini/analisi preliminari e connesse alla realizzazione del progetto (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
j) spese generali collegate al progetto finanziato, relative, a titolo esaustivo, a spese tecniche, di progettazione, direzione lavori e a spese per la pubblicizzazione dell’investimento ai sensi dell’art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (targhe esplicative e cartellonistica). Qualora riferite a più attività devono essere calcolate secondo un metodo pro-quota equo, corretto e debitamente giustificato. L’importo massimo ammissibile di tali spese è pari al 12% delle altre spese ammesse; è comunque obbligatorio dettagliare la tipologia di spesa.
Le spese tecniche, di progettazione e direzione lavori sono ammissibili solo se la prestazione è resa da professionisti abilitati, non dipendenti dell’ente richiedente, ed è connessa alla preparazione e/o realizzazione dell’intervento.
Al netto delle spese generali, le spese correnti di cui al presente paragrafo, sono ammissibili nel limite massimo del 30% della somma delle altre spese ammesse delle altre spese ammesse al netto delle spese generali.
Sono ammissibili le spese relative a:
a) interventi di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento ed ampliamento di banchine di porti di pesca;
b) impianti in area portuale di rifornimento carburante, ghiaccio, approvvigionamento d’acqua, energia elettrica da destinare esclusivamente ad operatori nel comparto della pesca;
c) interventi di ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento delle sale d’asta e delle strutture ausiliarie;
d) investimenti destinati a strutture per la raccolta e/o stoccaggio di scarti e rifiuti marini;
e) investimenti in macchinari ed attrezzature strettamente connessi alle finalità del progetto;
f) acquisto di attrezzature per la gestione informatizzata delle attività di pesca compresi i sistemi informativi di gestione della sala d’asta;
g) interventi di dragaggio collegati alle spese di cui alla lettera a) nel limite del 15% delle stesse;
h) analisi e valutazione dei rischi che incombono sui pescatori in porto, propedeutiche all’individuazione delle misure da adottare per prevenirli o attenuarli mediante la realizzazione del progetto;
i) indagini/analisi preliminari e connesse alla realizzazione del progetto (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
j) spese generali collegate al progetto finanziato, relative, a titolo esaustivo, a spese tecniche, di progettazione, direzione lavori e a spese per la pubblicizzazione dell’investimento ai sensi dell’art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (targhe esplicative e cartellonistica). Qualora riferite a più attività devono essere calcolate secondo un metodo pro-quota equo, corretto e debitamente giustificato. L’importo massimo ammissibile di tali spese è pari al 12% delle altre spese ammesse; è comunque obbligatorio dettagliare la tipologia di spesa.
Le spese tecniche, di progettazione e direzione lavori sono ammissibili solo se la prestazione è resa da professionisti abilitati, non dipendenti dell’ente richiedente, ed è connessa alla preparazione e/o realizzazione dell’intervento.
Al netto delle spese generali, le spese correnti di cui al presente paragrafo, sono ammissibili nel limite massimo del 30% della somma delle altre spese ammesse delle altre spese ammesse al netto delle spese generali.
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