Premio per l'insediamento di giovani agricoltori

Scadenza: 15 luglio 2019
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

Regione Piemonte: PSR 2014/2020 - Operazione 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori"

Bando scaduto

Finalità

L’ operazione concede un sostegno (Premio di insediamento) ai giovani agricoltori per l'avviamento di imprese, l’insediamento iniziale e l’adeguamento strutturale delle aziende, allo scopo di migliorare la competitività delle aziende agricole favorendo il ricambio generazionale mediante l’insediamento iniziale dei giovani agricoltori.

L' insediamento dei giovani agricoltori dovrà avvenire in qualità di capo di un’azienda agricola fisicamente localizzata sul territorio piemontese (non è sufficiente che si trovi in Piemonte la sede legale).

Chi può partecipare

Giovani agricoltori che al momento della presentazione della domanda hanno una età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) e sono già titolari di una azienda agricola, da non più di 12 mesi. Le domande di adesione al bando potranno essere presentate anche dai giovani di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti che sono già titolari di una azienda agricola da più di 12 mesi purché da non più di 24 mesi ma la loro eventuale ammissione al Premio è condizionata all’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica in tale senso del PSR 2014-2020 che la Regione Piemonte si riserva di presentare alla Commissione Europea (in tale caso i riferimenti al periodo “12 mesi” di cui al paragrafo precedente si devono intendere riferiti a “24 mesi”).

L’ esame istruttorio delle sopracitate domande presentate dai giovani già titolari di una azienda agricola da più di 12 mesi saranno tenute in sospeso fino alla eventuale avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea della citata proposta di modifica del PSR 2014-2020.

Entità del contributo

La dotazione finanziaria stanziata per l'Operazione è pari a 1.800.000 Euro.

Il premio di insediamento verrà erogato per i seguenti importi:

  1. Domanda per insediamento di un solo giovane: 35.000 euro, con la maggiorazione di 10.000 euro se l’insediamento avviene in zona di montagna.
  2. Domanda per insediamento congiunto di due giovani: 30.000 euro per ciascun giovane, con la maggiorazione di 7.000 euro per ciascun giovane se l’insediamento avviene in zona di montagna.
  3. Domanda per insediamento congiunto di più di due giovani, fino a un massimo di cinque: 25.000 euro per ciascun giovane, con la maggiorazione di 5.000 euro per ciascun giovane se l’insediamento avviene in zona di montagna.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il saldo del sostegno verrà versato successivamente alla verifica (con visita in azienda) della corretta attuazione del Piano Aziendale medesimo .

Condizioni di ammissibilità al Premio

Il sostegno è subordinato alla presentazione e alla corretta realizzazione di un Piano Aziendale, la cui attuazione deve iniziare non oltre nove mesi dopo la data della decisione con cui l’ufficio istruttore concede il Premio e la cui realizzazione, in considerazione dell’approssimarsi della conclusione del periodo di programmazione 2014-2020, si deve concludere entro 24 mesi dalla data di concessione del Premio.

Il Piano Aziendale descrive il progetto di sviluppo proposto per l’azienda agricola oggetto di insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali nell’azienda che attività di crescita personale e professionale del giovane (per maggiori elementi si rimanda al punto “Sintesi dei requisiti del Piano Aziendale”).

Considerando che la finalità della Misura 6.1 è quella di fornire ai giovani insediati risorse “per l'avviamento di imprese, l’insediamento iniziale e l’adeguamento strutturale delle aziende” il giovane beneficiario (pena la decadenza del Premio concesso e la restituzione della prima rata già percepita, maggiorata dagli interessi legali) dovrà utilizzare il Premio per la realizzazione del Piano Aziendale, documentando spese effettivamente sostenute per la realizzazione di investimenti materiali di tipo agricolo finalizzati allo sviluppo aziendale (compresi anche investimenti non ammissibili ai sensi della Misura 4.1.1., quali ad esempio acquisti di bestiame, impianto di frutteti di qualsiasi specie, acquisti di terreno per qualsiasi importo, ecc.) per un importo almeno pari al 50% dell’importo del Premio. Tra gli investimenti materiali ammissibili ai fini della documentazione della spesa sostenuta è incluso anche l’acquisto di trattrici e/o attrezzature agricole usate nella percentuale massima del 25% dell’ammontare del premio purchè il beneficiario sia in possesso della “Attestazione di conformità per la rivendita di macchine usate non marcate CE” ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 72, comma 1 ovvero di una dichiarazione CE di conformità ai sensi delle Direttive Europee 2006/42/CE e 2003/37/CE (rilasciate dal venditore).

Ove pertinente, per la valutazione degli investimenti previsti nel Piano Aziendale deve essere utilizzato l’elenco prezzi agricoltura regionale (approvato con DD n. 108 del 5 febbraio 2019).

Obiettivo esplicitamente indicato dal PSR per la Misura 6.1 è il ricambio generazionale. Inoltre il PSR indica la frammentazione e la ridotta dimensione aziendale come elementi problematici della agricoltura piemontese. Occorre quindi verificare che l'insediamento di un giovane al posto di un precedente titolare di azienda realizzi un effettivo ricambio generazionale ed evitare che l'attuazione della Misura 6.1 diventi un ulteriore spinta alla frammentazione aziendale.

Di conseguenza, fermo restando che l’azienda di nuova costituzione deve avere un centro aziendale autonomo e funzionale, occorre prevedere quanto segue:

1) L’insediamento potrà avvenire in una delle seguenti tre modalità:
1.1) Il giovane (o i giovani) rileva una azienda agricola per intero; in tal caso (sulla base della dimensione aziendale originaria desumibile da una validazione del fascicolo anteriore al 1.02.2019) il cedente potrà conservare quote minime di superficie, dell’ordine del 10%, oppure parte dei fabbricati.

In tale caso:

  • il cedente dovrà avere una età superiore a 41 anni al momento della presentazione della domanda di Misura 6.1 (il cedente non deve essere esso stesso in possesso dei requisiti di età per poter essere considerato giovane). Vale l’età media dei soci per le società di persone (considerando solo i soci accomandatari per le società in accomandita) e l’età media dei soci amministratori per le società di capitale;
  • la differenza di età tra il cedente ed il giovane insediante deve essere di almeno 18 anni.

I vincoli di età minima del cedente e di differenza di età tra cedente e insediante sopra riportati non si applicano:

  • quando l’azienda rilevata non era condotta da soggetti aventi la qualifica di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto.
  • quando il cedente è riconosciuto ufficialmente come portatore di una invalidità superiore al 66%, tale da impedire la proficua conduzione dell’azienda agricola.

1.2) Il giovane ( o i giovani) costituisce una nuova azienda acquisendo terreni e/o fabbricati da una o più aziende; in tale caso ogni azienda cedente (sulla base della dimensione aziendale originaria desumibile da una validazione del fascicolo anteriore al 1.02.2019) deve mantenere almeno il 70% della dimensione originaria (in Produzione Standard – la verifica di tale requisito verrà effettuata dall’Ufficio istruttore riferendosi alla data di insediamento).
1.3) Il giovane ( o i giovani) si insedia in qualità di “capo della azienda” in una azienda esistente condotta in forma societaria.

Da tali vincoli sono escluse le suddivisioni aziendali dovute a successione “mortis causa”

Condizioni di ammissibilità al Premio

Il sostegno è subordinato alla presentazione e alla corretta realizzazione di un Piano Aziendale, la cui attuazione deve iniziare non oltre nove mesi dopo la data della decisione con cui l’ufficio istruttore concede il Premio e la cui realizzazione, in considerazione dell’approssimarsi della conclusione del periodo di programmazione 2014-2020, si deve concludere entro 24 mesi dalla data di concessione del Premio.

Il Piano Aziendale descrive il progetto di sviluppo proposto per l’azienda agricola oggetto di insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali nell’azienda che attività di crescita personale e professionale del giovane (per maggiori elementi si rimanda al punto “Sintesi dei requisiti del Piano Aziendale”).

Considerando che la finalità della Misura 6.1 è quella di fornire ai giovani insediati risorse “per l'avviamento di imprese, l’insediamento iniziale e l’adeguamento strutturale delle aziende” il giovane beneficiario (pena la decadenza del Premio concesso e la restituzione della prima rata già percepita, maggiorata dagli interessi legali) dovrà utilizzare il Premio per la realizzazione del Piano Aziendale, documentando spese effettivamente sostenute per la realizzazione di investimenti materiali di tipo agricolo finalizzati allo sviluppo aziendale (compresi anche investimenti non ammissibili ai sensi della Misura 4.1.1., quali ad esempio acquisti di bestiame, impianto di frutteti di qualsiasi specie, acquisti di terreno per qualsiasi importo, ecc.) per un importo almeno pari al 50% dell’importo del Premio. Tra gli investimenti materiali ammissibili ai fini della documentazione della spesa sostenuta è incluso anche l’acquisto di trattrici e/o attrezzature agricole usate nella percentuale massima del 25% dell’ammontare del premio purchè il beneficiario sia in possesso della “Attestazione di conformità per la rivendita di macchine usate non marcate CE” ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 72, comma 1 ovvero di una dichiarazione CE di conformità ai sensi delle Direttive Europee 2006/42/CE e 2003/37/CE (rilasciate dal venditore).

Ove pertinente, per la valutazione degli investimenti previsti nel Piano Aziendale deve essere utilizzato l’elenco prezzi agricoltura regionale (approvato con DD n. 108 del 5 febbraio 2019).

Obiettivo esplicitamente indicato dal PSR per la Misura 6.1 è il ricambio generazionale. Inoltre il PSR indica la frammentazione e la ridotta dimensione aziendale come elementi problematici della agricoltura piemontese. Occorre quindi verificare che l'insediamento di un giovane al posto di un precedente titolare di azienda realizzi un effettivo ricambio generazionale ed evitare che l'attuazione della Misura 6.1 diventi un ulteriore spinta alla frammentazione aziendale.

Di conseguenza, fermo restando che l’azienda di nuova costituzione deve avere un centro aziendale autonomo e funzionale, occorre prevedere quanto segue:

1) L’insediamento potrà avvenire in una delle seguenti tre modalità:
1.1) Il giovane (o i giovani) rileva una azienda agricola per intero; in tal caso (sulla base della dimensione aziendale originaria desumibile da una validazione del fascicolo anteriore al 1.02.2019) il cedente potrà conservare quote minime di superficie, dell’ordine del 10%, oppure parte dei fabbricati.

In tale caso:

  • il cedente dovrà avere una età superiore a 41 anni al momento della presentazione della domanda di Misura 6.1 (il cedente non deve essere esso stesso in possesso dei requisiti di età per poter essere considerato giovane). Vale l’età media dei soci per le società di persone (considerando solo i soci accomandatari per le società in accomandita) e l’età media dei soci amministratori per le società di capitale;
  • la differenza di età tra il cedente ed il giovane insediante deve essere di almeno 18 anni.

I vincoli di età minima del cedente e di differenza di età tra cedente e insediante sopra riportati non si applicano:

  • quando l’azienda rilevata non era condotta da soggetti aventi la qualifica di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto.
  • quando il cedente è riconosciuto ufficialmente come portatore di una invalidità superiore al 66%, tale da impedire la proficua conduzione dell’azienda agricola.

1.2) Il giovane ( o i giovani) costituisce una nuova azienda acquisendo terreni e/o fabbricati da una o più aziende; in tale caso ogni azienda cedente (sulla base della dimensione aziendale originaria desumibile da una validazione del fascicolo anteriore al 1.02.2019) deve mantenere almeno il 70% della dimensione originaria (in Produzione Standard – la verifica di tale requisito verrà effettuata dall’Ufficio istruttore riferendosi alla data di insediamento).
1.3) Il giovane ( o i giovani) si insedia in qualità di “capo della azienda” in una azienda esistente condotta in forma societaria.

Da tali vincoli sono escluse le suddivisioni aziendali dovute a successione “mortis causa”

Link e Documenti

Bando

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

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