Programma multipli - Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi

Scadenza: 16 aprile 2019
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Finalità

L’obiettivo generale delle Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione.

Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti:

a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione;

b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione;

c) rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione;

d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;

e) ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione di Programmi multipli nel quadro delle sezioni 1.2.1.3 (azioni nell’ambito delle priorità tematiche 3: programmi multipli nel mercato interno) e 1.2.1.4 (azioni nell’ambito delle priorità tematiche 4: programmi multipli nei paesi terzi) dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2019.

Interventi ammissibili

[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Le sezioni 1.2.1.3 e 1.2.1.4 dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2019 definiscono le priorità tematiche per le azioni cofinanziate attraverso il presente bando. Le domande presentate in risposta al presente bando devono rientrare nell’ambito di applicazione di uno dei cinque temi illustrati in tali sezioni del programma di lavoro annuale; in caso contrario non saranno considerate ai fini del finanziamento. I richiedenti possono presentare più domande per progetti diversi nell’ambito della medesima tematica prioritaria. Inoltre, possono presentare più domande per progetti diversi nell’ambito di diverse priorità tematiche o temi.

Azione nell’ambito della priorità tematica 3: programmi multipli nel mercato interno

Tema A - Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione quali definiti all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1144/2014

— Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione quali definiti all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1144/2014.

L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione, ossia:

a) regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di qualità;

b) metodo di produzione biologica;

c) il simbolo grafico (logo) dei prodotti agricoli di qualità caratteristici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione.

Uno dei risultati attesi è di aumentare i livelli di riconoscimento del logo associato ai regimi di qualità dell’Unione da parte dei consumatori europei. Secondo l’inchiesta speciale Eurobarometro (n. 473), solo il 18 % dei consumatori europei riconosce i loghi dei prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un’indicazione geografica protetta (IGP) e il 15 % quelli dei prodotti che beneficiano delle specialità tradizionali garantite, che costituiscono i principali regimi di qualità dell’Unione. Sebbene la conoscenza del logo dell’agricoltura biologica sia aumentata di 4 punti percentuali dal 2015, solo il 27 % dei consumatori europei riconosce quello dell’UE in tale settore.

L’effetto finale atteso è di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari registrati nell’ambito di un regime di qualità dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato.

oppure per i :

— Programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione e le caratteristiche dei relativi prodotti agroalimentari nonché dei regimi di qualità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014.

L’obiettivo consiste nel mettere in evidenza almeno una delle specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione, in particolare sul piano della sicurezza alimentare, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari (comprese abitudini alimentari corrette e consumo responsabile delle bevande alcoliche ammissibili), del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini di qualità, sapore, diversità o tradizioni.

L’effetto atteso è di migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione da parte dei consumatori nonché la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione interessati, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato.

Tema B - Programmi di informazione e di promozione che mirano ad aumentare il consumo di frutta e verdura fresca nel mercato interno nel contesto di abitudini alimentari corrette ed equilibrate

I prodotti ammissibili compresi nel presente tema sono quelli elencati nella parte IX dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1308/2013.

La Commissione si impegna alla promozione di abitudini alimentari corrette, in linea con il suo libro bianco concernente una strategia sugli aspetti sanitari connessi all’alimentazione, al sovrappeso e all’obesità. Le azioni evidenziano i benefici del consumo di frutta e verdura fresca nell’ambito di un’alimentazione equilibrata. In particolare, i messaggi possono incentrarsi sui seguenti aspetti: mirare al consumo quotidiano di almeno cinque porzioni di vari tipi di frutta e verdura; la posizione della frutta e della verdura nella piramide alimentare, i loro effetti benefici sulla salute ecc.

L’obiettivo è di aumentare il consumo di frutta e verdura fresca prodotte nell’UE fornendo informazioni ai consumatori in merito alle abitudini alimentari corrette ed equilibrate.

L’effetto finale atteso è di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione interessati, promuoverne l’immagine e aumentarne la quota di mercato.

Tema C - Programmi di informazione e di promozione che mirano a evidenziare l’aspetto della sostenibilità della produzione di riso

I prodotti ammissibili compresi nel presente tema sono quelli di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, parte II.

L’obiettivo è di mettere in evidenza l’aspetto sostenibile del settore del riso. La produzione del riso in Europa ha una dimensione ambientale particolare poiché è essenziale alla salvaguardia di alcune zone umide. La coltivazione del riso è una pratica delicata e specifica a livello europeo, poiché si svolge in aree dove ci sono poche alternative in termini di colture. La sua salvaguardia e il suo miglioramento contribuiscono alla sostenibilità delle regioni produttrici di riso, svolgendo un ruolo attivo nella conservazione delle zone rurali, proteggendo la natura e preservando la biodiversità. Le azioni evidenziano la sostenibilità ambientale di questo tipo di produzione, sottolineando il suo apporto benefico alle iniziative in materia di clima e di ambiente.

Per esempio, le azioni riguarderanno le modalità con le quali i prodotti promossi e i relativi metodi di produzione contribuiscono: alla mitigazione dei cambiamenti climatici (per esempio, riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra) e/o all’adattamento agli stessi; alla biodiversità, alla conservazione e all’uso sostenibile (per esempio, del paesaggio e delle risorse genetiche); alla gestione sostenibile delle risorse idriche (per esempio, uso efficiente di tali risorse, riduzione del carico di nutrienti o pesticidi); alla gestione sostenibile dei suoli (per esempio, controllo dell’erosione; bilancio dei nutrienti; prevenzione dell’acidificazione e della salinizzazione). Tali azioni sono inoltre in grado di mettere in evidenza il ruolo svolto dalla produzione di riso ai fini occupazionali nelle zone rurali.

L’effetto finale atteso è di migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione da parte dei consumatori europei nonché la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione interessati, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato.

Azioni nell’ambito della priorità tematica 4: programmi multipli nei paesi terzi

Tema D - Programmi di informazione e di promozione destinati a qualsiasi paese terzo

I programmi di informazione e promozione sono destinati a uno o più paesi terzi.

Gli obiettivi di questi programmi sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1144/2014.

L’effetto finale atteso è di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato nei paesi destinatari.

Tema E - Programmi di informazione e di promozione relativi alla carne bovina destinati a qualsiasi paese terzo

I prodotti ammissibili compresi nel presente tema sono quelli elencati nella parte IX dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L’obiettivo è consolidare o sviluppare nuovi mercati nel settore delle carni bovine.

I produttori europei di carni bovine si trovano ad affrontare una diminuzione dei consumi e pressioni commerciali da parte dei loro concorrenti, mentre esistono prospettive di esportazione verso i paesi terzi.

L’impatto finale atteso è di migliorare la competitività ed il consumo di carni bovine dell’Unione, migliorarne la visibilità e aumentare la quota di mercato nei paesi terzi interessati.

Le azioni di informazione e di promozione possono in particolare consistere nelle seguenti attività ammissibili nell’ambito del presente bando.

1. Gestione del progetto

2. Relazioni pubbliche

— Azioni di PR

— Eventi stampa

3. Sito web, social media

— Configurazione, manutenzione, aggiornamento del sito web

— Social media (configurazione degli account, pubblicazione periodica di post)

— Altro (applicazioni per dispositivi mobili, piattaforme di e-learning, webinar ecc.)

4. Pubblicità

— Stampa

— TV

— Radio

— Online

— Attività in ambienti esterni

— Cinema

5. Strumenti di comunicazione

— Pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali

— Video promozionali

6. Eventi

— Stand in fiere

— Seminari, workshop, incontri tra imprese, formazioni commerciali/corsi di cucina, attività nelle scuole

— Settimane dei ristoranti

— Sponsorizzazione di eventi

— Viaggi di studio in Europa

7. Promozione presso i punti vendita

— Giornate di degustazione

— Altro: promozione nelle pubblicazioni destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita

Le degustazioni e la distribuzione di campioni non sono consentite nell’ambito di campagne sul consumo responsabile di alcolici condotte nel mercato interno; tuttavia, tali attività sono ammesse se hanno funzione accessoria e di sostegno alle misure di informazione sui regimi di qualità e sui metodi di produzione biologica.

L’azione cofinanziata (programmi di informazione e di promozione) viene realizzata per un minimo di un anno e un massimo di tre anni. Le proposte dovrebbero specificare la durata dell’azione.

Chi può partecipare

[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Le proposte possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità stessa e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 197, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso «regolamento finanziario»).

Più in particolare, sono ammissibili le domande presentate dalle seguenti organizzazioni e dai seguenti organismi, quali definiti all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014:

i) organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e i gruppi di cui all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest’ultimo regolamento che è oggetto di tale programma;

ii) organizzazioni professionali o interprofessionali dell’Unione rappresentative del settore interessato o dei settori interessati a livello di Unione;

iii) organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono state riconosciute da uno Stato membro; o

iv) organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

Le suddette organizzazioni proponenti possono presentare una proposta purché siano rappresentative del settore o del prodotto interessato dalla proposta conformemente alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1 o 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829, vale a dire:

i) le organizzazioni professionali o interprofessionali stabilite in uno Stato membro o a livello dell’Unione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b) rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerate rappresentative del settore interessato dal programma:

— se rappresentano almeno il 50 % dei produttori o il 50 % del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto/dei prodotti o del settore interessati, nello Stato membro interessato o a livello dell’Unione; oppure

— se sono organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell’articolo 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

ii) un gruppo, definito all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014, è considerato rappresentativo del nome protetto ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e interessato dal programma se rappresenta almeno il 50 % del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto o dei prodotti il cui nome è protetto;

iii) un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014, è considerata rappresentativa del prodotto/dei prodotti o del settore interessati dal programma se è riconosciuta dallo Stato membro ai sensi degli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013;

iv) un organismo del settore agroalimentare di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del settore/dei settori interessati dal programma se tra i suoi membri vi sono rappresentanti del prodotto/dei prodotti o del settore.

In deroga ai precedenti punti i) e ii), si possono accettare soglie più basse se nella proposta presentata l’organizzazione proponente dimostra la presenza di circostanze specifiche, compresi dati concreti sulla struttura del mercato, a giustificazione del trattamento dell’organizzazione proponente come rappresentante del prodotto/dei prodotti o del settore interessati.

Le proposte sono presentate da:

a) almeno due organizzazioni di cui alle lettere a), c) o d) dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014, provenienti da almeno due Stati membri; oppure

b) una o più organizzazioni dell’Unione di cui alla lettera b) dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014.

Sono ammesse solo le domande presentate da entità stabilite negli Stati membri dell’UE.

Per i richiedenti del Regno Unito: i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito esce dall’UE durante il periodo della sovvenzione senza stipulare un accordo con la stessa UE che assicuri in particolare il mantenimento dell’ammissibilità dei richiedenti britannici, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dell’UE (pur continuando a partecipare, ove possibile) o saranno invitati ad abbandonare il progetto a norma dell’articolo 34.3 della convenzione di sovvenzione.

Entità non ammissibili: i richiedenti che già ricevono finanziamenti dell’Unione per le stesse azioni di informazione e di promozione previste dalla loro proposta o proposte non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione per tali azioni a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014.

Entità del contributo

Dotazione finanziaria: 86.600.000 EUR. Il cofinanziamento prende la forma di rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e comprende inoltre un tasso forfettario che copre i costi indiretti (pari al 4 % dei costi ammissibili per il personale) connessi all’esecuzione dell’azione. La sovvenzione dell’UE è limitata ai seguenti tassi massimi di cofinanziamento: — per i programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi: 80 % dei costi ammissibili del programma; — per i richiedenti stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1o gennaio 2014 o dopo tale data, beneficiano di assistenza finanziaria in conformità degli articoli 136 e 143 TFUE (26), il tasso è pari all’85 %. I tassi sopra indicati si applicano solo alle sovvenzioni firmate dalla Chafea prima della data in cui lo Stato membro interessato cessa di ricevere tale assistenza finanziaria. Di conseguenza, una parte delle spese totali ammissibili incluse nel bilancio di previsione deve essere finanziata da fonti diverse dalla sovvenzione dell’UE (principio di cofinanziamento).

Link e Documenti

[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Gazzetta ufficiale C 18/21 del 15.01.2019

Programma di lavoro 2019

Sito web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

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