Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

Scadenza: 25 luglio 2019
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

PSR 2014/2020 Puglia - Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" - Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" - Operazione 4.1.A "Sostegno per gli investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole"

Bando scaduto

Finalità

L’Operazione 4.1.A mira a migliorare redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole.

L’Operazione 4.1.A risponde direttamente alla FA-2A e indirettamente alle FA-3A, FA-4B, FA-5A, FA5B, FA-5C, FA-5D; inoltre soddisfa direttamente i fabbisogni 8, 9 e 10, e indirettamente i fabbisogni 12, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e 28, attraverso:

a) l’innovazione tecnologica: in particolare quella relativa all’introduzione di impianti, macchine, attrezzature e sistemi che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione;

b) la riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole regionali;

c) l’incremento del valore aggiunto attraverso l’integrazione orizzontale;

d) il miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali;

e) la riduzione dell’approvvigionamento energetico da fonti fossili attraverso l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

f) la realizzazione di interventi mirati al risparmio idrico e all’efficientamento delle reti idriche aziendali.

Chi può partecipare

I soggetti beneficiari previsti dal PSR Puglia 2014-2020 per l'Operazione 4.1.A sono gli agricoltori in attività, così come definiti dall’art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e disciplinato dall’art. 3 del DM n. 6513 del 18/11/2014 e s.m.i, che intendono realizzare un progetto nella forma di Imprenditori agricoli singoli o Associazioni di Agricoltori, cosi come meglio definite nel paragrafo 3 del Bando.
L’agricoltore in attività che presenta un progetto singolo non può partecipare a un progetto collettivo presentato da un’Associazione di Agricoltori anche se relativo a investimenti diversi.

Entità del contributo

Le risorse finanziarie assegnate al Bando sono pari a € 35.000.000.

Il limite minimo del costo totale dell’investimento ammissibile è pari a € 30.000 per i progetti singoli e € 100.000 per quelli collettivi, mentre il limite massimo è pari a € 3.000.000 per i progetti singoli e € 4.000.000 per quelli collettivi.
Al fine di evitare difficoltà nell’attribuzione dei punti di cui ai criteri di selezione non è possibile presentare DdS relative a Piani Aziendali di importo monetario superiore a € 3.000.000 per i progetti singoli e € 4.000.000 per quelli collettivi.

Azioni finanziate e spese ammissibili

Sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti:

  1. costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi agricoli e zootecnici, per lo svolgimento dell’attività agricola aziendale;
  2. acquisto di macchinari e attrezzature nuovi, compresi i programmi informatici, che favoriscano:
    - aumento della produttività;
    - razionalizzazione e riduzione dei costi;
    - riduzione del consumo energetico;
    - produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusivo uso aziendale;
    - miglioramento dell’efficienza e/o riduzione delle quantità nell’uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci.
    L’acquisto può essere effettuato anche in leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, fino al raggiungimento del valore di mercato del bene; gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione, non sono ammissibili.
    Nel caso di impianti aziendali per la produzione di energia, la realizzazione degli stessi non deve causare riduzione di terreno coltivabile, come stabilito dall'Accordo di Partenariato. Nel caso di produzione di energia da biomasse, sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell’azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012, Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all’art. 8, comma 6, lettera b). Ai sensi della lett. u) del paragrafo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020, la produzione di energia da fonti rinnovabili è soggetta alle seguenti limitazioni:
    - nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta;
    - la “biomassa agro-forestale” utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell’allegato X, parte II, sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  3. realizzazione di strutture aziendali di stoccaggio biomasse, nel caso di presenza e/o nuova realizzazione in azienda di impianti per la produzione di energia da biomasse;
  4. realizzazione di interventi sugli edifici rurali produttivi agricoli esistenti, per migliorare l’efficienza energetica;
  5. realizzazione di nuovi impianti specializzati di colture arboree, compresi:
    - il rinfittimento di impianti esistenti (riduzione del sesto d’impianto) con l’esclusione delle fallanze;
    - gli impianti di vigneti di uva da vino esclusivamente per la superficie correlata al possesso di autorizzazione a nuovi impianti rilasciata a titolo gratuito dal MIPAAFT (sono escluse le superfici di cui ad autorizzazioni a reimpianto);
  6. ammodernamento degli impianti irrigui aziendali esistenti con impianti innovativi che favoriscano il miglioramento dell’efficienza irrigua e l’ottimizzazione dell’uso della risorsa irrigua, a condizione che venga rispettato quanto riportato al punto 11 del paragrafo 8 e quanto stabilito al successivo sottoparagrafo 10.3 del Bando;
  7. realizzazione di nuovi impianti irrigui aziendali innovativi aventi un indice di efficienza irrigua non inferiore all’85% (come riportati nella Tabella n. 1 - Tipologia dei metodi irrigui con relativi indici di efficienza irrigua, sottoparagrafo 10.3 del Bando – LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI);
  8. realizzazione di nuovi impianti irrigui aziendali innovativi con indice di efficienza irrigua non inferiore all’80% (come riportato nella Tabella n. 1 - Tipologia dei metodi irrigui con relativi indici di efficienza irrigua, sottoparagrafo 10.3 del bando – LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI) che utilizzano esclusivamente acque reflue rivenienti da pubblici impianti di depurazione;
  9. ammodernamento di reti distributive primarie che consentono un risparmio e un miglioramento dell’efficienza del sistema di distribuzione;
  10. realizzazione/ammodernamento di invasi di raccolta di acqua piovana di dimensioni inferiori ai 250.000 metri cubi, al fine di incrementare la disponibilità aziendale/interaziendale di risorsa idrica nei periodi di scarsità d’acqua e di maggiore emungimento per ridurre la pressione sulle acque di falda;
  11. acquisto di terreni agricoli per un importo non superiore al 10% della spesa totale ammissibile;
  12. realizzazione/ammodernamento di strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli aziendali;
  13. acquisto di impianti, macchine e attrezzature innovativi per la lavorazione e/o trasformazione e/o commercializzazione di prodotti in filiera corta;
  14. investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell’Unione secondo quanto previsto all’art. 17 comma 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (nuovi obblighi imposti dal diritto dell’Unione Europea);
  15. spese generali di cui all’art. 45, par. 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento, se collegate alle voci di spesa suddette, tra cui:
    - onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri e consulenti in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
    - spese per garanzie fideiussorie.
    Nel caso di investimenti mobili (macchine e attrezzature) e di ammodernamento di reti irrigue di distribuzione, il limite massimo delle spese generali è ridotto al 6% della spesa ammessa a finanziamento per tale tipologia di investimento.

Possono essere ammessi contributi in natura nel rispetto del comma 1, art. 69 del Reg. (UE) 1303/2013.
Gli investimenti fissi sono ammissibili agli aiuti se la loro realizzazione è prevista su superfici condotte in proprietà o in affitto; per gli investimenti mobili, questi sono ammissibili agli aiuti se le superfici condotte in proprietà o in affitto giustificano il loro acquisto. In entrambi i casi (investimenti fissi e mobili), per le superfici condotte in affitto, il contratto dovrà avere una durata di almeno dieci anni a partire dalla data di presentazione della DdS; esclusivamente nel caso di conduzione di beni (terreni, fabbricati, etc.) sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata vale, quale titolo di possesso, l’assegnazione a titolo gratuito (comodato) da parte del soggetto preposto, in base a quanto disposto dalla Legge n. 109 del 07 marzo 1996 (Agenzia Nazionale - ANBSC).
Per i terreni non condotti in proprietà è necessaria l’autorizzazione scritta da parte del proprietario/autorità assegnante a eseguire gli interventi proposti, nonché a presentare la DdS e a percepire i relativi aiuti.
In caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni è necessaria l’autorizzazione, con firma autenticata del coniuge, alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti previsti. In tutti gli altri casi di comproprietà è necessario apposito contratto di affitto, regolarmente registrato e di durata almeno pari a dieci anni dalla presentazione della DdS.
Per il comparto zootecnico l’ammissione a finanziamento degli investimenti proposti nel comparto è condizionata alla dimostrazione, nella situazione post intervento dell’EIP, che il fabbisogno alimentare annuo dell'allevamento aziendale, espresso in Unità Foraggere, sia soddisfatto per almeno il 25% da prodotti aziendali.
In merito alla coerenza e alla demarcazione con le OCM per le tipologie di investimento ed i costi ammissibili si rimanda a quanto specificatamente stabilito al paragrafo “Demarcazione tra PSR e OCM per settore” del Capitolo 14 “Informazione sulla complementarietà” del PSR Puglia 2014-2020. Nel caso di investimenti nel settore apistico sono esclusi gli interventi finanziati dal Programma Apistico Nazionale per il triennio 2017-2019, Reg. (UE) n. 1308/2013.

Nei progetti collettivi sono ammissibili i seguenti costi:

  • acquisto macchine e attrezzature per le operazioni di raccolta e potatura del comparto/i interessato/i;
  • costruzione/ammodernamento di fabbricati per lo stoccaggio e lavorazione dei prodotti aziendali;
  • impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • costruzione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione/trasformazione collettiva in filiera corta di uno o più prodotti delle aziende associate;
  • acquisto di impianti, compreso macchine e attrezzature, innovativi per la lavorazione/trasformazione di prodotti in filiera corta;
  • realizzazione di invasi di raccolta di acqua piovana di dimensione inferiore ai 250.000 mc., al fine di incrementare la disponibilità di risorsa idrica interaziendale nei periodi di scarsità e di limitare l’emungimento;
  • realizzazione di rete primaria di adduzione collettiva per l’utilizzo esclusivo di acque reflue affinate.

Il progetto collettivo deve essere presentato da Associazione di agricoltori avente personalità giuridica. Tutte le aziende associate devono avere produzioni correlate all’intervento collettivo finalizzato a soddisfare un fabbisogno comune.
L’Associazione non può variare il numero delle aziende partecipanti al progetto collettivo successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e sino alla scadenza degli impegni, pena la revoca degli aiuti concessi ed il recupero delle somme erogate, salvo eventuale subentro nella titolarità delle stesse.

Azioni finanziate e spese ammissibili

Sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti:

  1. costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi agricoli e zootecnici, per lo svolgimento dell’attività agricola aziendale;
  2. acquisto di macchinari e attrezzature nuovi, compresi i programmi informatici, che favoriscano:
    - aumento della produttività;
    - razionalizzazione e riduzione dei costi;
    - riduzione del consumo energetico;
    - produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusivo uso aziendale;
    - miglioramento dell’efficienza e/o riduzione delle quantità nell’uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci.
    L’acquisto può essere effettuato anche in leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, fino al raggiungimento del valore di mercato del bene; gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione, non sono ammissibili.
    Nel caso di impianti aziendali per la produzione di energia, la realizzazione degli stessi non deve causare riduzione di terreno coltivabile, come stabilito dall'Accordo di Partenariato. Nel caso di produzione di energia da biomasse, sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell’azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012, Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all’art. 8, comma 6, lettera b). Ai sensi della lett. u) del paragrafo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020, la produzione di energia da fonti rinnovabili è soggetta alle seguenti limitazioni:
    - nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta;
    - la “biomassa agro-forestale” utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell’allegato X, parte II, sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  3. realizzazione di strutture aziendali di stoccaggio biomasse, nel caso di presenza e/o nuova realizzazione in azienda di impianti per la produzione di energia da biomasse;
  4. realizzazione di interventi sugli edifici rurali produttivi agricoli esistenti, per migliorare l’efficienza energetica;
  5. realizzazione di nuovi impianti specializzati di colture arboree, compresi:
    - il rinfittimento di impianti esistenti (riduzione del sesto d’impianto) con l’esclusione delle fallanze;
    - gli impianti di vigneti di uva da vino esclusivamente per la superficie correlata al possesso di autorizzazione a nuovi impianti rilasciata a titolo gratuito dal MIPAAFT (sono escluse le superfici di cui ad autorizzazioni a reimpianto);
  6. ammodernamento degli impianti irrigui aziendali esistenti con impianti innovativi che favoriscano il miglioramento dell’efficienza irrigua e l’ottimizzazione dell’uso della risorsa irrigua, a condizione che venga rispettato quanto riportato al punto 11 del paragrafo 8 e quanto stabilito al successivo sottoparagrafo 10.3 del Bando;
  7. realizzazione di nuovi impianti irrigui aziendali innovativi aventi un indice di efficienza irrigua non inferiore all’85% (come riportati nella Tabella n. 1 - Tipologia dei metodi irrigui con relativi indici di efficienza irrigua, sottoparagrafo 10.3 del Bando – LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI);
  8. realizzazione di nuovi impianti irrigui aziendali innovativi con indice di efficienza irrigua non inferiore all’80% (come riportato nella Tabella n. 1 - Tipologia dei metodi irrigui con relativi indici di efficienza irrigua, sottoparagrafo 10.3 del bando – LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI) che utilizzano esclusivamente acque reflue rivenienti da pubblici impianti di depurazione;
  9. ammodernamento di reti distributive primarie che consentono un risparmio e un miglioramento dell’efficienza del sistema di distribuzione;
  10. realizzazione/ammodernamento di invasi di raccolta di acqua piovana di dimensioni inferiori ai 250.000 metri cubi, al fine di incrementare la disponibilità aziendale/interaziendale di risorsa idrica nei periodi di scarsità d’acqua e di maggiore emungimento per ridurre la pressione sulle acque di falda;
  11. acquisto di terreni agricoli per un importo non superiore al 10% della spesa totale ammissibile;
  12. realizzazione/ammodernamento di strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli aziendali;
  13. acquisto di impianti, macchine e attrezzature innovativi per la lavorazione e/o trasformazione e/o commercializzazione di prodotti in filiera corta;
  14. investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell’Unione secondo quanto previsto all’art. 17 comma 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (nuovi obblighi imposti dal diritto dell’Unione Europea);
  15. spese generali di cui all’art. 45, par. 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento, se collegate alle voci di spesa suddette, tra cui:
    - onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri e consulenti in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
    - spese per garanzie fideiussorie.
    Nel caso di investimenti mobili (macchine e attrezzature) e di ammodernamento di reti irrigue di distribuzione, il limite massimo delle spese generali è ridotto al 6% della spesa ammessa a finanziamento per tale tipologia di investimento.

Possono essere ammessi contributi in natura nel rispetto del comma 1, art. 69 del Reg. (UE) 1303/2013.
Gli investimenti fissi sono ammissibili agli aiuti se la loro realizzazione è prevista su superfici condotte in proprietà o in affitto; per gli investimenti mobili, questi sono ammissibili agli aiuti se le superfici condotte in proprietà o in affitto giustificano il loro acquisto. In entrambi i casi (investimenti fissi e mobili), per le superfici condotte in affitto, il contratto dovrà avere una durata di almeno dieci anni a partire dalla data di presentazione della DdS; esclusivamente nel caso di conduzione di beni (terreni, fabbricati, etc.) sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata vale, quale titolo di possesso, l’assegnazione a titolo gratuito (comodato) da parte del soggetto preposto, in base a quanto disposto dalla Legge n. 109 del 07 marzo 1996 (Agenzia Nazionale - ANBSC).
Per i terreni non condotti in proprietà è necessaria l’autorizzazione scritta da parte del proprietario/autorità assegnante a eseguire gli interventi proposti, nonché a presentare la DdS e a percepire i relativi aiuti.
In caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni è necessaria l’autorizzazione, con firma autenticata del coniuge, alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti previsti. In tutti gli altri casi di comproprietà è necessario apposito contratto di affitto, regolarmente registrato e di durata almeno pari a dieci anni dalla presentazione della DdS.
Per il comparto zootecnico l’ammissione a finanziamento degli investimenti proposti nel comparto è condizionata alla dimostrazione, nella situazione post intervento dell’EIP, che il fabbisogno alimentare annuo dell'allevamento aziendale, espresso in Unità Foraggere, sia soddisfatto per almeno il 25% da prodotti aziendali.
In merito alla coerenza e alla demarcazione con le OCM per le tipologie di investimento ed i costi ammissibili si rimanda a quanto specificatamente stabilito al paragrafo “Demarcazione tra PSR e OCM per settore” del Capitolo 14 “Informazione sulla complementarietà” del PSR Puglia 2014-2020. Nel caso di investimenti nel settore apistico sono esclusi gli interventi finanziati dal Programma Apistico Nazionale per il triennio 2017-2019, Reg. (UE) n. 1308/2013.

Nei progetti collettivi sono ammissibili i seguenti costi:

  • acquisto macchine e attrezzature per le operazioni di raccolta e potatura del comparto/i interessato/i;
  • costruzione/ammodernamento di fabbricati per lo stoccaggio e lavorazione dei prodotti aziendali;
  • impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • costruzione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione/trasformazione collettiva in filiera corta di uno o più prodotti delle aziende associate;
  • acquisto di impianti, compreso macchine e attrezzature, innovativi per la lavorazione/trasformazione di prodotti in filiera corta;
  • realizzazione di invasi di raccolta di acqua piovana di dimensione inferiore ai 250.000 mc., al fine di incrementare la disponibilità di risorsa idrica interaziendale nei periodi di scarsità e di limitare l’emungimento;
  • realizzazione di rete primaria di adduzione collettiva per l’utilizzo esclusivo di acque reflue affinate.

Il progetto collettivo deve essere presentato da Associazione di agricoltori avente personalità giuridica. Tutte le aziende associate devono avere produzioni correlate all’intervento collettivo finalizzato a soddisfare un fabbisogno comune.
L’Associazione non può variare il numero delle aziende partecipanti al progetto collettivo successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e sino alla scadenza degli impegni, pena la revoca degli aiuti concessi ed il recupero delle somme erogate, salvo eventuale subentro nella titolarità delle stesse.

Link e Documenti

Bando

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

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