Sostegno a progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficientamento energetico di edifici e sedi di attività produttive

Scadenza: 10 maggio 2019
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Programma/Ente di finanziamento

Bando scaduto

Finalità

Il presente Avviso intende sostenere, con aiuti in regime di esenzione, le imprese che, all’interno di unità operative ubicate nel territorio regionale, realizzino investimenti per l’autoconsumo, volti all’efficientamento energetico o alla produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili da parte delle PMI e, per le Grandi imprese, all’installazione di impianti di cogenerazio- ne / trigenerazione ad alto rendimento.

Interventi ammissibili

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Sono finanziabili Progetti destinati alla produzione di energia per l’autoconsumo mediante:

  • l’installazione di impianti di efficientamento energetico e di produzione di energia da FER, da parte di micro, piccole e medie imprese (PMI);
  • la realizzazione di impianti di co-trigenerazione da parte delle Grandi imprese.

Gli interventi finanziabili devono afferire ad una delle seguenti Linee di intervento, articolate nelle tipologie di seguito riportate:

Linea 1: Efficientamento dei sistemi produttivi e delle strutture delle PMI

- Rifasamento elettrico;

- Introduzione/sostituzione di motori, pompe, inverter, compressori o gruppi frigoriferi secondo le migliori tecnologie disponibili sul mercato;

- Coibentazioni compatibili con i processi produttivi;

- Recupero calore di processo da forni, trasformatori, motori o da altre apparecchiature;

- Sistemi di ottimizzazione del ciclo vapore;

- Isolamento dell’involucro opaco dell’edificio: pareti laterali esterne/interne (es. rivestimento a cappotto) o di quelle a contatto con zone non riscaldate, comprese le coperture, ovvero di tutte le superfici opache disperdenti;

- Sostituzione di serramenti ed infissi e/o delle superfici vetrate;

- Sostituzione di impianti di riscaldamento/raffrescamento con impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione o con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza;

- Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell’immobile;

- Sistemi di building automation e sistemi di controllo per l’illuminazione e la climatizzazione interna mediante timer, sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti;

- Sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell’irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, sistemi trasporto luce naturale, etc.);

Linea 2: Impianti di co/trigenerazione delle Grandi imprese

- Impianti di co-trigenerazione anche alimentati da FER.

Linea 3: Impianti di per la produzione di energia proveniente da FER delle PMI

- Impianti fotovoltaici integrati nell’involucro edilizio;

- Mini eolici ubicati all'interno dell'unità produttiva;

- Impianti idroelettrici;

- Generatori alimentati da biomassa non derivante da colture alimentari (i biocarburanti da residui, anche residui di derrate alimentari, sono considerati biocarburanti di seconda generazione).

Con esclusione dei solari fotovoltaici che comportato consumo di suolo e degli interventi obbligatori per le imprese (ad es. prescrizioni derivati da leggi in materia ambientale, da provvedimenti di autorizzazione etc.) o necessari a conformarsi a norme dell’Unione già adottate anche se non ancora in vigore, sono finanziabili interventi di installazione di impianti finalizzati all’efficientamento energetico o alla produzione di energia da fonti rinnovabili e di co/trigenerazione, la cui energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo della sede operativa oggetto dell’investimento candidato.

Chi può partecipare

Entità del contributo

La dotazione finanziaria complessiva disponibile ammonta a 10.000.000 di EURO, così suddivise tra le seguenti linee di intervento: - Linea di intervento 1: 1.000.000 di EURO per interventi di efficienza energetica presentati da PMI; - Linea di intervento 2: 4.000.000 di EURO per interventi co/trigenerazione ad alto rendi- mento presentati da Grandi Imprese; - Linea di intervento 3: 5.000.000 di EURO per interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili presentati da PMI. L’ammontare complessivo di ciascun Progetto presentato (pubblico + privato) non deve es- sere inferiore a 25.000 EURO di spesa ammissibile. Tale livello minimo di spesa deve essere comunque rispettato anche nel caso di eventuale riduzione dell’investimento in sede di rendicontazione. Il contributo pubblico massimo concedibile in favore di ciascuna impresa è pari a 300.000 EURO per interventi di efficientamento energetico (Linea 1) e di produzione di energia da fonti rinnovabili (Linea 3) ed a 1.500.000 EURO per interventi di co/trigenerazione (Linea 2).

Spese ammissibili

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Sono ammesse le spese solo se sostenute e pagate successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro la data di conclusione del progetto.

Le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

  • per gli impianti di efficienza energetica: con i costi supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Qualora il costo per l’investimento non sia individuabile come investimento distinto (art. 38.3.b Regolamento (UE) 651/2014), al fine di assicurare che l'aiuto sia concesso solo per coprire i costi derivanti dal maggiore livello di efficienza energetica, il costo ammissibile si ottiene come differenza tra l’investimento previsto e un investimento analogo che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all’investimento supplementare per il raggiungimento dell’obiettivo) e che sarebbe stato realizzato senza l’aiuto. A tal fine, l’impresa deve fornire, nell’Allegato 1 “Domanda di finanziamento”, la descrizione di un investimento analogo che consenta una minore efficienza energetica e che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l’aiuto;

 

  • per gli impianti di co/trigenerazione: con i costi supplementari necessari per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza. Lo scenario controfattuale ai sensi dell’Allegato 2 alla Comunicazione della Commissione (2014/C 20/01) relativa alla “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” è rappresentato da un sistema tradizionale di produzione di energia elettrica o riscaldamento di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. A tal fine, l’impresa deve fornire, nell’Allegato 1 “Domanda di finanziamento”, la descrizione dell’analisi controfattuale con determinazione dei maggiori costi di investimento rispetto a una soluzione alternativa con produzione separata di energia elettrica e di calore nel caso sia prevista la realizzazione ex novo di impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

 

  • per gli impianti di produzione di FER, con i costi necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nello specifico, i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell’Unione o per innalzare il livello di tutela dell’ambiente in assenza di tali norme. Se il costo dell’investimento per la tutela dell’ambiente è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’intervento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell’ambiente; negli altri casi, i costi supplementari di investimento sono calcolati confrontando l’investimento sovvenzionato con lo scenario controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Per “investimento analogo” dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all’investimento supplementare per la tutela ambientale). Dal punto di vista commerciale, l’“investimento analogo” deve rappresentare un’alternativa credibile all’investimento in esame. Lo scenario controfattuale ai sensi dell’Allegato 2 alla Comunicazione della Commissione (2014/C 20/01) relativa alla “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” è rappresentato dal costo di un impianto di produzione di energia tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. Nell’ipotesi in cui il costo dell’investimento non sia individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’intervento, l’impresa deve fornire, nell’Allegato 1 “Domanda di finanziamento”, la descrizione dell’analisi controfattuale.

 

  • per gli impianti di produzione di FER, i finanziamenti possono essere concessi solo per nuovi impianti: ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto 23-06- 2016 del MISE “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico” un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un «nuovo impianto» quando è realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto - o le principali parti di esso - alimentato dalla stessa fonte rinnovabile. Pertanto, anche i lavori di ricostruzione (ammodernamento o ristrutturazione) di un impianto preesistente possono beneficiare di aiuti agli investimenti ai sensi dell'Articolo 41 (5) del Reg. 651/2014, se tale operazione concerne considerevoli parti dell’impianto e ne allunga il ciclo di vita previsto. Tuttavia, ai sensi dell'Articolo 41 (5) del Reg. 651/2014, non sono ammissibili le operazioni di manutenzione e di sostituzione di piccoli componenti e parti di un impianto che hanno usualmente luogo nel corso del ciclo di vita dell’impianto.

Spese ammissibili

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Sono ammesse le spese solo se sostenute e pagate successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro la data di conclusione del progetto.

Le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

  • per gli impianti di efficienza energetica: con i costi supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Qualora il costo per l’investimento non sia individuabile come investimento distinto (art. 38.3.b Regolamento (UE) 651/2014), al fine di assicurare che l'aiuto sia concesso solo per coprire i costi derivanti dal maggiore livello di efficienza energetica, il costo ammissibile si ottiene come differenza tra l’investimento previsto e un investimento analogo che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all’investimento supplementare per il raggiungimento dell’obiettivo) e che sarebbe stato realizzato senza l’aiuto. A tal fine, l’impresa deve fornire, nell’Allegato 1 “Domanda di finanziamento”, la descrizione di un investimento analogo che consenta una minore efficienza energetica e che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l’aiuto;

 

  • per gli impianti di co/trigenerazione: con i costi supplementari necessari per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza. Lo scenario controfattuale ai sensi dell’Allegato 2 alla Comunicazione della Commissione (2014/C 20/01) relativa alla “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” è rappresentato da un sistema tradizionale di produzione di energia elettrica o riscaldamento di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. A tal fine, l’impresa deve fornire, nell’Allegato 1 “Domanda di finanziamento”, la descrizione dell’analisi controfattuale con determinazione dei maggiori costi di investimento rispetto a una soluzione alternativa con produzione separata di energia elettrica e di calore nel caso sia prevista la realizzazione ex novo di impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

 

  • per gli impianti di produzione di FER, con i costi necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nello specifico, i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell’Unione o per innalzare il livello di tutela dell’ambiente in assenza di tali norme. Se il costo dell’investimento per la tutela dell’ambiente è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’intervento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell’ambiente; negli altri casi, i costi supplementari di investimento sono calcolati confrontando l’investimento sovvenzionato con lo scenario controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Per “investimento analogo” dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all’investimento supplementare per la tutela ambientale). Dal punto di vista commerciale, l’“investimento analogo” deve rappresentare un’alternativa credibile all’investimento in esame. Lo scenario controfattuale ai sensi dell’Allegato 2 alla Comunicazione della Commissione (2014/C 20/01) relativa alla “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” è rappresentato dal costo di un impianto di produzione di energia tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. Nell’ipotesi in cui il costo dell’investimento non sia individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’intervento, l’impresa deve fornire, nell’Allegato 1 “Domanda di finanziamento”, la descrizione dell’analisi controfattuale.

 

  • per gli impianti di produzione di FER, i finanziamenti possono essere concessi solo per nuovi impianti: ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto 23-06- 2016 del MISE “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico” un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un «nuovo impianto» quando è realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto - o le principali parti di esso - alimentato dalla stessa fonte rinnovabile. Pertanto, anche i lavori di ricostruzione (ammodernamento o ristrutturazione) di un impianto preesistente possono beneficiare di aiuti agli investimenti ai sensi dell'Articolo 41 (5) del Reg. 651/2014, se tale operazione concerne considerevoli parti dell’impianto e ne allunga il ciclo di vita previsto. Tuttavia, ai sensi dell'Articolo 41 (5) del Reg. 651/2014, non sono ammissibili le operazioni di manutenzione e di sostituzione di piccoli componenti e parti di un impianto che hanno usualmente luogo nel corso del ciclo di vita dell’impianto.

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