Sostegno agli agenti di vendita internazionali di film cinematografici europei - Sistema di sostegno “agenti di vendita”

Scadenza: 7 novembre 2019
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

Programma Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA (2014-2020)
Numero di riferimento: EACEA/29/2018

Bando scaduto

Finalità

Nell’ambito dell’obiettivo specifico relativo alla promozione della circolazione transnazionale delle opere, una delle priorità del sottoprogramma MEDIA è sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive. Il sottoprogramma MEDIA inoltre sostiene l’istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali, attraverso la distribuzione nelle sale cinematografiche e su altre piattaforme, e alle attività di vendita internazionale, in particolare la sottotitolazione, il doppiaggio e l’ audio descrizione delle opere audiovisive.

Interventi ammissibili

Per creare un fondo potenziale e accedere a misure di reinvestimento, il film dev’essere stato prodotto da un produttore/da produttori la cui sede si trova in paesi che partecipano al sottoprogramma MEDIA e alla sua produzione deve aver partecipato un cospicuo numero di professionisti provenienti da tali paesi. Il film dev’essere un’opera di fantasia, animazione o un documentario di durata superiore a 60 minuti e di un paese diverso da quello della distribuzione.

Il film non deve consistere di contenuti alternativi (opere, concerti, spettacoli ecc.) o di materiale pubblicitario. Affinché il film sia ammissibile, il suo primo diritto d’autore non dev’essere stato rilasciato prima del 2014.

Il sistema di sostegno «agenti di vendita» consta di due fasi.

1. La creazione di un fondo potenziale, che verrà calcolato in base alle prestazioni dell’impresa sul mercato europeo durante il periodo di riferimento (2014-2018)

2. Il reinvestimento del fondo potenziale così creato da ogni impresa in:

• minimi garantiti o anticipi pagati per i diritti di vendita internazionali su film europei non nazionali ammissibili;
• la promozione, la commercializzazione e la pubblicità sul mercato di film europei non nazionali ammissibili.

La durata massima dell’azione è di 24 mesi dalla data di avvio.

Chi può partecipare

I candidati devono essere imprese europee che fungano da agenti intermediari per il produttore, specializzate nello sfruttamento commerciale di un film mediante commercializzazione e concessione di licenze a distributori o ad altri acquirenti per territori stranieri, e le cui attività contribuiscano al conseguimento dei suddetti obiettivi.

I candidati devono avere sede in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA e appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a cittadini di tali paesi.

Sono ammissibili i seguenti paesi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 8 del regolamento che istituisce il programma Europa creativa e a condizione che la Commissione abbia avviato negoziati con il paese:

- gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare ammessi a partecipare al programma ai sensi dell’articolo 58 della decisione 2001/822/CE del Consiglio;

- i paesi in fase di adesione e i paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’UE istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi;

- i paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE;

- la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese;

- i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, secondo le procedure stabilite con tali paesi in base agli accordi quadro che ne prevedono la partecipazione ai programmi dell’Unione europea.

II programma è inoltre aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale, mirate a paesi o regioni selezionati sulla base di stanziamenti aggiuntivi erogati dai suddetti paesi o regioni, nonché di accordi specifici concordati con gli stessi.

Il programma consente la cooperazione e azioni comuni con paesi che non partecipano al programma e con le organizzazioni intemazionali attive nei settori culturali e creativi quali l’UNESCO, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, sulla base di contributi congiunti finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma.

Possono essere selezionate proposte provenienti da soggetti stabiliti in paesi terzi purché, alla data della decisione di aggiudicazione, siano stati sottoscritti accordi che definiscano le modalità di partecipazione di tali paesi al programma istituito dal suddetto regolamento.

Entità del contributo

La dotazione di bilancio complessiva disponibile è pari a 3.500.000 euro Il contributo finanziario dell’UE non può superare il 60 % del totale dei costi ammissibili.

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