Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole

Scadenza: 31 maggio 2019
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Programma/Ente di finanziamento

Regione Umbria - Misura 4, sottomisura 4.1, tipologia d’intervento 4.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020: “Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole”

Bando scaduto

Finalità

La Regione Umbria intende sostenere investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole del suo territorio.

In particolare la Regione mira a potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovendo l'impiego di tecniche innovative e la gestione sostenibile delle foreste e allo stesso tempo incoraggiando la ristrutturazione e l'ammodernamento per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

Interventi ammissibili

Il Bando finanzia i seguenti investimenti:

  • INVESTIMENTI DI SOSTITUZIONE: sono esclusi dal finanziamento gli investimenti in macchine o attrezzature quando vi è evidenza che il richiedente ha dismesso una macchina o attrezzatura od un impianto analoghi a quanto richiesto in domanda in un arco temporale di un anno antecedente la presentazione e sino alla liquidazione della domanda. Non è considerato investimento di sostituzione la dismissione di macchine o attrezzature con almeno 10 anni.
    L’accertata dismissione di macchine o attrezzature comporta l’esclusione fatta salva la possibilità del beneficiario di dimostrare la vetustà delle macchine e/o delle attrezzature dismesse (fatture acquisto e similari). Sono considerati interventi di sostituzione e sono, quindi, esclusi gli interventi volti a sostituire parti o componenti di impianti o macchinari indipendentemente dalla loro vetustà;
  • LOCAZIONE FINANZIARIA (Leasing): è ammessa per l’acquisto di beni immobili e mobili, con contratti di leasing a condizione che il contratto sia stipulato in data successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno e preveda il patto di riacquisto. È ammissibile la spesa sostenuta dal beneficiario, comprovata da fatture o da documenti equipollenti, sino alla domanda di saldo. Sono esclusi i costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi);
  • INVESTIMENTI FISSI PER DESTINAZIONE: sono fisse per destinazione le attrezzature che sono stabilmente collocate in un determinato luogo e fissate con collegamenti stabili a pavimenti, pareti o aree di posa, ovvero collegati a reti. Sono, inoltre, considerate fisse per destinazione le attrezzature che, pur amovibili, fanno parte integrante di un impianto produttivo fisso, quali macchinari facenti parte di linee produttive, contenitori destinati alla lavorazione scaffalature e arredi dei locali nei quali viene svolta la lavorazione. Ovvero macchine semoventi dotate di motore adibite esclusivamente a trapianto e raccolta di specifiche produzioni;
  • INVESTIMENTI NEL SETTORE ZOOTECNICO: gli investimenti fissi per destinazione finalizzati alla produzione zootecnica, sono ammissibili al sostegno a condizione che le aziende producano direttamente gli alimenti destinati agli animali nei seguenti limiti percentuali:
    40% per allevamenti bovini da latte;
    40% per allevamenti bovini all’ingrasso;
    50% per allevamenti bovini da carne (linea vacca-vitello);
    40% per allevamenti bufalini;
    60% per allevamenti ovi-caprini ed equini;
    35% per allevamenti suini;
    20% per allevamenti avicunicoli.
    Le percentuali vengono calcolate sulla base del carico di bestiame e delle superfici sia in sede di domanda di sostegno che di liquidazione del saldo. Il calcolo è effettuato utilizzando le apposite tabelle di cui all’allegato “A 3”. Per quanto riguarda la consistenza degli allevamenti va fatto riferimento al fascicolo aziendale ed alla Banca Dati Nazionale zootecnica oltre che al registro di stalla per la consistenza delle singole categorie di ciascuna specie. In presenza di contratto di soccida l’auto approvvigionamento deve essere computato per tutti gli animali dell’allevamento.
    Ai fini della determinazione delle unità foraggere potenzialmente producibili, si deve fare riferimento alle superfici potenzialmente adatte allo scopo presenti nell’ultimo fascicolo aziendale validato alla data di presentazione della domanda di aiuto e del saldo.
    Alle superfici presenti a fascicolo possono essere aggiunte superfici sulle quali il beneficiario esercita diritti o servitù di pascolamento. La relativa documentazione probatoria deve essere caricata nell’applicativo SIAR e custodita nel fascicolo di domanda.
    Sono, in ogni caso, ammissibili gli interventi su stalle esistenti finalizzati a migliorare il benessere animale o ridurre l’impatto dei reflui oltre i requisiti minimi obbligatori per legge, a prescindere dalle soglie di cui sopra.
  • ACQUISTO DI TERRENI E FABBRICATI: con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia della spesa in termini di valore aggiunto e contributo all’occupazione, gli investimenti di natura prettamente patrimoniale di acquisto di beni immobili non sono eleggibili al sostegno; rimangono eleggibili al sostegno le spese di ristrutturazione e adeguamento di immobili acquisiti con lo scopo di intraprendervi attività produttive generatrici di entrate ed occupazione.

Inoltre sono ammissibili interventi su impianti irrigui solo se sottesi agli invasi artificiali di Montedoglio sul fiume Tevere e di Valfabbrica sul fiume Chiascio o che vengono approvvigionati attingendo da corpi idrici superficiali ritenuti almeno ‘buono’ per motivi inerenti la quantità d’acqua (esclusi quindi quelli individuati nell’allegato “A 1”), alle seguenti condizioni:

a) obbligo di installazione di appositi contatori (le cui spese sono eleggibili al sostegno), volti a misurare il consumo di acqua al punto di prelievo dell’utilizzatore finale o, quando tecnicamente non fattibile, al punto di prelievo del comizio irriguo interessato;

b) nel caso di investimenti per il miglioramento di impianti irrigui esistenti dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale conseguente all’investimento, verificata mediante una valutazione tecnica ex ante. Il risparmio deve essere almeno pari al:

• 5% per ammodernamento di impianti a bassa pressione quali irrigazione a goccia o micro irrigazione;
• 15% per ammodernamento di impianti ad alta pressione quali impianti irrigui per aspersione;
• 25 % nel caso di passaggio da impianti ad aspersione a impianti a goccia.

Il risparmio idrico potenziale è valutato sulla base delle caratteristiche dell’impianto e deglieventuali turni di prelievo prima e dopo l’intervento e deve essere dimostrato, ex ante, da una valutazione tecnica che metta in relazione gli investimenti per i quali si chiede il sostegno ed il risparmio conseguente.

Sono ammissibili investimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica e impianti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili alle seguenti condizioni:

  • l’impianto per la produzione di energia elettrica non deve superare la produzione di 200 KW o, qualora superiore, non eccedere il limite massimo di 1 MW elettrico, per impianti fotovoltaici, ai sensi della Circolare del 06/07/2009 n. 32 dell’Agenzia delle Entrate, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola;
  • l’impianto deve essere commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (per impianti per la produzione di energia elettrica, alla domanda di pagamento deve essere allegata la documentazione del contratto con GSE per lo scambio sul posto).
  • Per impianti che producono energia termica o elettrica impiegando generatori alimentati da biocombustibili o biomassa, il biocombustibile o biomassa impiegati debbono essere esclusivamente aziendali di scarto come previsto dall’Accordo di Partenariato;
  • Per impianti fotovoltaici, l’energia derivi da pannelli con integrazione architettonica o parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti ovvero nuove strutture realizzate con il programma d’investimento;
  • gli impianti per la produzione di biogas sono sostenuti esclusivamente se in azienda è presente un impianto di compostaggio del digestato ai fini della produzione di ammendante organico;
  • il rendimento energetico dell’impianto, in termini di MWh/anno termiche, deve essere pari o superiore all’85%, ai sensi dell’allegato 2 al decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
  • l’impianto deve garantire emissioni in atmosfera “poco significative” a norma del D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, comma 1;
  • l’impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell’energia termica totale prodotta dall’impianto;
  • l’impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili non deve aver beneficiato né può beneficiare in futuro di incentivazioni nazionali a qualsiasi titolo.

Chi può partecipare

Sono beneficiari dell'intervento gli agricoltori, persone fisiche e giuridiche ai sensi della vigente legislazione, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

  • siano titolari di PMI agricole in possesso di partita IVA con codice d’attività prevalente agricolo ATECO2007 dal 01.11.10 al 01.70.00 ed iscritte alla CCIAA con sede legale in Umbria o con unità locali ubicate in Umbria che risultino, al momento della presentazione della domanda di aiuto, nel certificato di iscrizione alla CCIAA; anche le unità locali dovranno avere codice ATECO2007 dal 01.11.10 al 01.70.00;
  • che risultano censite nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e, qualora esercitanti l’attività zootecnica, nellaBanca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN);
  • non essere imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2,(18) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Entità del contributo

L’importo minimo dell’investimento per cui è concedibile il sostegno è superiore o uguale a € 25.000. Tale condizione deve essere rispettata anche in sede di rendicontazione del saldo; domande rendicontate per importo ammissibile inferiore alla soglia saranno escluse.

La spesa massima ammissibile al sostegno per l’intero periodo di programmazione non può superare 10 volte la Produzione Standard Totale (PST) dell’azienda. Oltre a tale limite deve essere rispettato anche il limite legato alle quote di ammortamento, che, al netto dell’aiuto erogato (contributi e premi), non può superare il 20% della PST. Ai fini del calcolo della PST viene preso in considerazione il piano colturale valido alla data di presentazione della domanda di aiuti. Il beneficiario può chiedere che venga preso in considerazione il piano colturale valido alla presentazione della domanda di saldo dichiarando, sotto la propria responsabilità che gli investimenti sono direttamente connessi all’introduzione di nuove produzioni e/o processi tali da giustificare un incremento della PST.

In ogni caso ad una medesima azienda agricola non può essere concesso più di 1,5 milioni di euro di contributo per l’intero periodo di programmazione. Tale limite è raddoppiato a 3 milioni di euro per le cooperative agricole che associano almeno nove aziende agricole.

 

Spese ammissibili

Sono eleggibili al sostegno:

1) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, limitatamente alle spese per costruzione e miglioramento di beni immobili;

2) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

3) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 limitatamente alle spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti;

4) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera d) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 limitatamente alle spese per l’acquisizione o sviluppo di programmi informatici;

5) le spese per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013.9 Ai sensi degli artt. 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 “Le spese finanziate dal FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell’Unione”.

I costi sostenuti debbono, in ogni caso, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013, migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda. Ai fini del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità gli investimenti debbono contribuire direttamente a incrementare i ricavi e/o ridurre i costi o ridurre gli input e l’impatto delle produzioni.

Spese ammissibili

Sono eleggibili al sostegno:

1) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, limitatamente alle spese per costruzione e miglioramento di beni immobili;

2) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

3) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 limitatamente alle spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti;

4) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera d) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 limitatamente alle spese per l’acquisizione o sviluppo di programmi informatici;

5) le spese per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013.9 Ai sensi degli artt. 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 “Le spese finanziate dal FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell’Unione”.

I costi sostenuti debbono, in ogni caso, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013, migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda. Ai fini del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità gli investimenti debbono contribuire direttamente a incrementare i ricavi e/o ridurre i costi o ridurre gli input e l’impatto delle produzioni.

Link e Documenti

Bando

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

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