Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli

Scadenza: 31 luglio 2019
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

Regione Umbria - Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014 - 2020 - MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17) - Sottomisura 4.2 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli - Tipologia d’intervento 4.2.1 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli

Bando scaduto

Finalità

La Regione Umbria intende sostenere investimenti per la trasformazione, commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli

In particolare la Regione mira a promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con l'obiettivo di migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

Interventi ammissibili

Sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dal beneficiario le cui documentazioni e giusticativi sono successivi alla presentazione della domanda a valere sul presente avviso, fatte salve le spese di cui dell’art. 45, par. 2, lett. c) del Reg. (UE) 1305/13, propedeutiche alla presentazione della domanda, che possono essere documentate anche se sostenute nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

Congruità della spesa:
Ai sensi della vigente normativa comunitaria è dovere dell’ufficio accertare che il richiedente che presenta una richiesta di pubblico sostegno abbia quantificato l’entità della spesa domandata in maniera congrua e ragionevole.
La ragionevolezza della spesa dovrà essere determinata:

  • per gli investimenti immobiliari: mediante l’elaborazione di apposito computo metrico preventivo redatto sulla scorta dei prezzi unitari presenti nel prezzario per le opere pubbliche. Il prezzario di riferimento è quello vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per le voci di spesa non presenti nel suddetto prezzario, il relativo prezzo potrà essere individuato sulla base di un’analisi dei prezzi da allegare alla domanda. In ogni caso, per le tipologie di investimento individuate nell’allegato A-1 al presente avviso, il valore da computo non potrà eccedere quello indicato nell’allegato citato;
  • per l’acquisto di beni o servizi (escluse le spese di cui all’art. 45 comma 2 lettera c) il richiedente o il tecnico da questi incaricato è tenuto ad acquisire almeno tre preventivi di altrettanti fornitori in concorrenza tra loro.

Chi può partecipare

Possono beneficiare dell' intervento le imprese singole o associate in possesso dei seguenti requisiti:

  • svolgano attività di trasformazione e commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli inclusi nell’allegato I del Trattato come definita al punto 15 dell’articolo 4 (Prima trasformazione di un prodotto agricolo), ad eccezione dei prodotti della pesca, con codice ATECO 10, 11, 12, 46.2 e 46.33 , oltre ai
    consorzi ed alle cooperative che trasformano e commercializzano i prodotti dei soci con codice ATECO 01;
  • appartengano alla categoria delle PMI ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 o alla categoria delle imprese intermedie con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato annuo non superiore a 200 milioni di euro (comunicazione della Commissione 2006/C 319/01);
  • al momento della presentazione della domanda di sostegno abbiano sede legale o almeno una unità locale in Umbria con codice ATECO tra quelli previsti al primo trattino; tali condizioni devono risultare dal certificato di iscrizione alla CCIAA. Tutti gli investimenti debbono essere realizzati in Umbria. Per aziende con sede legale in altre regioni che presentano domanda per la realizzazione di una Unità locale in Umbria, tale unità locale dovrà risultare, a pena di esclusione dal sostegno accordato, regolarmente iscritta nel certificato della CCIAA al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo,
    con codice ATECO tra quelli previsti;
  • che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, risultino censite nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
  • che non siano imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2,(18) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Entità del contributo

Non è consentita la presentazione di domande di aiuto per un volume d’investimenti inferiore a 50.000 euro. Tale condizione deve essere rispettata anche in sede di rendicontazione del saldo; domande rendicontate per un importo ammissibile inferiore alla soglia saranno escluse.

La spesa massima ammissibile al sostegno per l’intero periodo di programmazione non può superare il volume del complessivo fatturato o 10 volte il valore degli accantonamenti sotto forma di riserve e capitale sociale, come risultante dall’ultimo bilancio depositato. Per le aziende senza obbligo di bilancio si farà riferimento ad idonea documentazione fiscale attestante il volume di affari conseguito nell’anno precedente la presentazione della domanda. In presenza di nuove aziende che non hanno ancora depositato il bilancio, il volume massimo della spesa ammissibile non può superare 10 volte il valore degli accantonamenti effettivamente versati alla data di presentazione della domanda.

In ogni caso ad una medesima azienda non può essere concesso più di 3.000.000 euro di contributo per l’intero periodo di programmazione. Tale limite è aumentato a quattro milioni di euro per le cooperative/consorzi con almeno nove soci.

La percentuale del sostegno calcolata sulla spesa ritenuta ammissibile è pari al 40% della spesa ammissibile per tutte le tipologie di spesa.
Qualora il prodotto in uscita del processo di trasformazione non rientri tra quelli elencati nell’Allegato I al Trattato UE, agli investimenti relativi alle fasi del/i processo/i di trasformazione che vede in entrata un prodotto Allegato I ed in uscita un prodotto non Allegato I si applica la regola degli “aiuti de minimis” ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 e DGR n. 738/2016. Pertanto tali investimenti potranno beneficiare di un contributo massimo di € 200.000 nell’ambito di tre esercizi finanziari compreso quello di concessione del sostegno.

L’aliquota del 40% sopra indicata è maggiorata fino ad un ulteriore 20% nei seguenti casi:

  • 20 % per operazioni che implementano innovazioni sviluppate da un gruppo operativo PEI, a condizione che il richiedente faccia parte di un Gruppo Operativo ammesso a beneficiare degli aiuti per la tipologia di intervento16.1.1;
  • 20 % per operazioni collegate alla fusione di organizzazioni di produttori.

Spese ammissibili

Il Bando considera eleggibili al sostegno:

A) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, limitatamente alle spese per costruzione e miglioramento di beni immobili;

B) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

C) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 limitatamente alle spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, oltre alle spese per l’acquisizione o sviluppo di programmi informatici;

Ai sensi degli artt. 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 “Le spese finanziate dal FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell’Unione”.

I costi sostenuti debbono, in ogni caso, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013, migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda. Ai fini del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità gli investimenti debbono contribuire direttamente a incrementare i ricavi e/o ridurre i costi o ridurre gli input e l’impatto delle produzioni.

L’ammissibilità di alcune tipologie di investimenti immobiliari è soggetta alle seguenti limitazioni:

i) gli edifici da adibire alla lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti Allegato I del Trattato UE sono ammissibili a condizione che il programma d’investimenti preveda anche l’acquisto di impianti e attrezzature per effettuare le operazioni cui gli edifici sono destinati, in misura almeno pari al 50% della spesa di realizzazione/ristrutturazione;

ii) per investimenti di cui all’art. 45 comma 2 lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013 riportati nell’allegato “A-1” del Bando, la spesa è ammissibile se prevista e rientrante nei limiti dei “costi unitari massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza della spesa definiti nel citato allegato.

Spese ammissibili

Il Bando considera eleggibili al sostegno:

A) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, limitatamente alle spese per costruzione e miglioramento di beni immobili;

B) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

C) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 limitatamente alle spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, oltre alle spese per l’acquisizione o sviluppo di programmi informatici;

Ai sensi degli artt. 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 “Le spese finanziate dal FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell’Unione”.

I costi sostenuti debbono, in ogni caso, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013, migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda. Ai fini del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità gli investimenti debbono contribuire direttamente a incrementare i ricavi e/o ridurre i costi o ridurre gli input e l’impatto delle produzioni.

L’ammissibilità di alcune tipologie di investimenti immobiliari è soggetta alle seguenti limitazioni:

i) gli edifici da adibire alla lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti Allegato I del Trattato UE sono ammissibili a condizione che il programma d’investimenti preveda anche l’acquisto di impianti e attrezzature per effettuare le operazioni cui gli edifici sono destinati, in misura almeno pari al 50% della spesa di realizzazione/ristrutturazione;

ii) per investimenti di cui all’art. 45 comma 2 lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013 riportati nell’allegato “A-1” del Bando, la spesa è ammissibile se prevista e rientrante nei limiti dei “costi unitari massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza della spesa definiti nel citato allegato.

Link e Documenti

Bando

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

Condividi

Tutti i contenuti riportati su questo sito web sono di proprietà esclusiva della società Obiettivo Europa s.r.l. e sono protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale.

È assolutamente vietato copiare, pubblicare o ridistribuire in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento i contenuti delle schede bandi o qualsiasi altro testo presente su questo sito, se non previa espressa autorizzazione dalla Società titolare dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale.