Sostegno ai fondi di coproduzione internazionale

Scadenza: 6 marzo 2019
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

Solo per abbonatiClicca qui per vedere i piani di abbonamento [ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Programma Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA (2014-2020) EACEA/26/2018
Bando scaduto

Finalità

Nel campo del rafforzamento delle capacità del settore audiovisivo, una delle priorità del sottoprogramma MEDIA è di aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive europee che abbiano le potenzialità per circolare nell'Unione e nel mondo e agevolare le coproduzioni europee e internazionali, anche con emittenti televisive. Il sottoprogramma MEDIA fornisce sostegno per le attività che aiutino i partner delle coproduzioni europee e internazionali nel fornire sostegno indiretto per le opere audiovisive co-prodotte, sostenendo i fondi di coproduzione internazionale con sede in un paese partecipante al programma.

Interventi ammissibili

Solo per abbonatiClicca qui per vedere i piani di abbonamento [ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ] Sono ammissibili le attività di un fondo di coproduzione che comprenda la fornitura di sostegno finanziario a terze parti autorizzate per progetti ammissibili rispondenti ai seguenti criteri: - produzione di lungometraggi, film di animazione e documentari di durata minima di 60 minuti destinati principalmente alla distribuzione cinematografica; - attuazione di strategie di distribuzione concrete volte a migliorare la circolazione delle opere finanziate. Il film dovrebbe essere distribuito in almeno 3 territori di cui almeno uno partecipante al sottoprogramma MEDIA e almeno un paese terzo. L'azione deve iniziare il 1 settembre 2019 e terminare il 30 giugno 2023. La durata massima dell'azione è 46 mesi.

Chi può partecipare

[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]
Il candidato deve disporre di un fondo di coproduzione legalmente costituito e attivo da almeno 12 mesi prima del termine per la presentazione della candidatura e che abbia come attività principale il sostegno a coproduzioni internazionali.

Le domande di soggetti giuridici aventi sede in uno dei seguenti paesi sono ammissibili purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento che istituisce il programma Europa creativa e la Commissione abbia avviato negoziati con il paese:

− gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare ammessi a partecipare al programma ai sensi dell’articolo 58 della decisione 2001/822/CE del Consiglio;

− paesi aderenti e paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, decisioni dei consigli di associazione o accordi analoghi;

− paesi EFTA membri del SEE, a norma delle disposizioni dell'accordo SEE;

− la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese;

− I paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente alle procedure stabilite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell’Unione.

Il programma è inoltre aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale mirate a paesi o regioni selezionati sulla base di stanziamenti supplementari versati da tali paesi o regioni e di disposizioni specifiche da concordare con gli stessi.

Il programma consente la cooperazione e azioni comuni con paesi che non partecipano al programma e con le organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi quali l’UNESCO, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo o l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sulla base di contributi comuni finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma.

Le proposte dei candidati di paesi non appartenenti all'UE possono essere selezionati a condizione che, alla data della decisione di concessione, siano stati firmati accordi che fissano le modalità per la partecipazione di tali paesi.

Entità del contributo

La dotazione complessiva disponibile è 2,75 milioni euro. Il contributo finanziario dell'Unione non può superare l'80% dei costi ammissibili complessivi dell'azione. Il contributo massimo per ogni candidato selezionato nell'ambito di queste linee guida è 700.000 euro.

Link e Documenti

Solo per abbonatiClicca qui per vedere i piani di abbonamento [ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ] BandoLinee Guida generaliLinee Guida specifichePagina web per documenti e formulari
Condividi

Tutti i contenuti riportati su questo sito web sono di proprietà esclusiva della società Obiettivo Europa s.r.l. e sono protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale.

È assolutamente vietato copiare, pubblicare o ridistribuire in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento i contenuti delle schede bandi o qualsiasi altro testo presente su questo sito, se non previa espressa autorizzazione dalla Società titolare dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale.