Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

Scadenza: 20 dicembre 2018
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Sottomisura 3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità. Bando regionale - Annualità 2018.

Bando scaduto

Finalità

La misura 3 contribuisce alla realizzazione della Priorità 3 “Promuovere l’organizzazione della filiera agro alimentare e la gestione dei rischi in agricoltura” e contribuisce al perseguimento degli obiettivi della Focus Area 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agro alimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”. La sottomisura 3.1, incentiva la nuova adesione di agricoltori ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, attraverso la concessione di contributi per la copertura dei costi delle certificazioni e delle analisi eseguite per l’attività di controllo di parte terza.

Interventi ammissibili

[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Saranno finanziati esclusivamente gli interventi relativi alla "prima partecipazione a regime di qualità", ovvero l' iscrizione, per la prima volta, dell' agricoltore al sistema dei controlli.

Per “prima partecipazione a un regime di qualità” si intende l’iscrizione per la prima volta (nuova adesione) dell’agricoltore al sistema dei controlli. Tale iscrizione si riferisce all’annualità in corso, oppure può essere avvenuta anche nei cinque anni precedenti, compresa l’annualità in corso. Qualora la prima partecipazione sia avvenuta negli anni precedenti all’annualità di presentazione della domanda di sostegno (Annualità in corso - 2018), il periodo massimo di cinque anni (di sostegno) è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione al regime di qualità e la data della domanda di sostegno

Pertanto, con riferimento ai regimi di qualità ammissibili, la domanda di sostegno deve essere presentata:

  • per le produzioni biologiche: prima dell'emissione del documento giustificativo che attesta che l'azienda soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento comunitario, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva;
  • per le produzioni dei vini DOC/DOCG/IGT: prima della prima richiesta di idoneità o dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino;
  • per le produzioni degli altri regimi di qualità: prima dell'iscrizione al sistema di controllo, attestata dal documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'OdC preposto al controllo per lo specifico regime.

La verifica sul requisito di “prima partecipazione a un regime di qualità” è effettuata in relazione al CUAA del beneficiario singolo (approccio singolo) ovvero di tutti gli agricoltori per i quali è richiesto il sostegno in caso di Associazione (approccio collettivo).

Gli organismi di certificazione privati devono essere accreditati per la certificazione nel territorio italiano dall'Ente Italiano di Accreditamento – Accredia.

Il sostegno sarà concesso per i seguenti regimi di qualità:

A) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

1) Denominazioni d’origine protetta (DOP), Indicazioni geografiche protette (IGP) iscritte nell’apposito registro comunitario ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012:

- Fiore sardo DOP
- Pecorino romano DOP
- Pecorino sardo DOP
- Agnello di Sardegna IGP
- Olio extravergine di oliva della Sardegna DOP
- Zafferano di Sardegna DOP
- Carciofo spinoso di Sardegna DOP

2) Prodotti biologici ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007.

3) Vini a denominazione di origine protetta di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio - Parte II, capo I, sezione 2, inseriti nello specifico registro comunitario:

- Vermentino di Gallura DOCG
- Alghero DOC
- Arborea DOC
- Campidano di Terralba DOC
- Cannonau di Sardegna DOC
- Carignano del Sulcis DOC
- Girò di Cagliari DOC
- Malvasia di Bosa DOC
- Mandrolisai DOC
- Monica di Sardegna DOC
- Moscato di Sardegna DOC
- Moscato di Sorso-Sennori DOC
- Nasco di Cagliari DOC
- Nuragus di Cagliari DOC
- Sardegna Semidano DOC
- Vermentino di Sardegna DOC
- Vernaccia di Oristano DOC
- Cagliari DOC
- Barbagia IGT
- Colli del Limbara IGT
- Isola dei Nuraghi IGT
- Marmilla IGT
- Nurra o Nurra Algherese IGT
- Ogliastra IGT
- Parteolla IGT
- Planargia IGT
- Provincia di Nuoro IGT
- Romangia IGT
- Sibiola IGT
- Tharros IGT
- Trexenta IGT
- Valle del Tirso IGT
- Valli di Porto Pino IGT

4) Indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai sensi del Regolamento (CE) n. 110/2008 iscritte nello specifico registro comunitario:

- Mirto di Sardegna IG

5) Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli di cui al Regolamento (CEE) n. 1601/1991, iscritti nello specifico registro comunitario.

B) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari:

1) Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica (SQNZ) di cui al D.M. n. 4337/2011, art. 7;

2) Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) di cui alla Legge 4/2011, art. 2, comma 3;

3) Marchio di qualità agro-alimentare garantito dalla Regione Sardegna - DGR n. 10/16 del 17 marzo 2015 pubblicata sul Buras n. 16 del 09 aprile 2015 (tale regime è ammissibile soltanto a partire dalla sua attivazione);

C) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli di cui all'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell’Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (GU UE N. 2010/C 341/5 del 16/12/2010) si precisa che alla data di approvazione del presente bando lo Stato italiano non ha ancora riconosciuto alcuno dei suddetti regimi facoltativi; pertanto gli stessi NON SONO AMMISSIBILI (sono ammissibili al sostegno soltanto a partire dal loro riconoscimento).

La domanda di sostegno è quindi ammissibile per i regimi facoltativi di certificazione che alla data di presentazione della domanda stessa hanno già ottenuto il pertinente riconoscimento nazionale.

Saranno in ogni caso esclusi i regimi facoltativi di certificazione prettamente aziendali e/o improntati alla sostenibilità ambientale.

E' ammissibile la spesa sostenuta direttamente dal beneficiario nei confronti dell'organismo di certificazione per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Sono inoltre ammissibili le spese sostenute per la partecipazione al sistema di qualità tra la data di emanazione del bando e la presentazione della domanda di sostegno, qualora tali spese siano propedeutiche alla domanda di sostegno (ad esempio spese per attività di verifica documentale e ispettiva dell'organismo di certificazione sostenute prima della iscrizione al sistema di controllo e successive alla data di emanazione del bando).

Le spese ammissibili devono essere relative all'anno solare 2018 e pagate entro la presentazione della domanda di pagamento.
Sono pertanto ammissibili, a valere sul presente bando, i seguenti costi riferiti all'anno solare 2018:

  • spese per attività di verifica documentale e ispettiva dell'organismo di certificazione sostenute prima della iscrizione al sistema di controllo e successive alla data di emanazione del bando (spese propedeutiche alla domanda di sostegno);
  • quota di iscrizione per l'adesione al sistema di controllo;
  • costo per la quota annua fissa per l'attività di certificazione;
  • costo per la quota annua variabile per tutta l'attività di controllo e per l'attività di certificazione dell'organismo di certificazione;
  • costo per le eventuali analisi aggiuntive e verifiche supplementari formalmente richieste dall'organismo di controllo, tranne quelle di carattere sanzionatorio.

Chi può partecipare

[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Il progetto è rivolto a:

- imprenditori agricoli;

- associazioni di agricoltori, che comprendono imprenditori agricoli in attività che intendono partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammessi.

Entità del contributo

La disponibilità finanziaria stanziata è pari a 1.000.000 euro L’aiuto è concesso per un importo pari al 100% delle spese ammissibili sostenute. Il sostegno è erogato fino ad un importo massimo concedibile di 3.000,00 euro all’anno solare per singolo agricoltore, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali esso partecipa e dall’entità complessiva della spesa dichiarata. Si precisa che il sostegno potrà essere riconosciuto per un periodo massimo di cinque anni a partire da quello di prima adesione/partecipazione al regime di qualità, tramite iscrizione allo specifico sistema di controllo. Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Link e Documenti

[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Bando

Sito web per documenti e formulari

 

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