Trento: Sostegno all'avviamento di imprese per giovani agricoltori

Scadenza: 31 ottobre 2019
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Programma/Ente di finanziamento

Solo per abbonati. Clicca qui per vedere i piani di abbonamento Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento Misura 6, Operazione 6.1.1 - Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
Bando scaduto

Finalità

La misura si pone l’obiettivo di favorire l’accesso di giovani agricoltori qualificati nel settore agricolo e il ricambio generazionale. Gli obiettivi specifici del bando sono: - incentivare la costituzione di imprese in grado di garantire l’attività nel medio periodo; - favorire l’introduzione di giovani nel settore, per l’ammodernamento del comparto e il ricambio generazionale.

Chi può partecipare

Sono soggetti beneficiari i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’impresa agricola come capo azienda, o come corresponsabile nel caso di società (sono considerate giovani le persone che alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data dell’insediamento hanno un’età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni da compiere).

Per giovane agricoltore si intende una persona di età non superiore a quarant’anni alla data di presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o come corresponsabile nel caso di società.

Età del richiedente alla data di presentazione della domanda deve essere:

- compresa tra i 18 anni compiuti ed 30 anni da compiere;

- compresa tra i 30 anni compiuti e 40 anni da compiere.

Entità del contributo

La dotazione finanziaria del presente bando è pari a 380.000 EURO. L’aiuto consiste in un premio forfettario in conto capitale, in cofinanziamento tra Unione europea, Stato e Provincia e non è direttamente collegabile ad investimenti, fatto salvo quanto indicato relativamente all'attuazione del piano aziendale. L’aiuto ammonta ad 40.000 EURO.

Condizioni di ammissibilità

Solo per abbonati. Clicca qui per vedere i piani di abbonamento Sono stabiliti i seguenti requisiti di ammissibilità per l’ottenimento dell’aiuto all'insediamento:

a) l’insediamento è un processo che deve essere già iniziato alla data di presentazione della domanda di aiuto ma che non è ancora del tutto completato. L’insediamento può iniziare al massimo 6 mesi (12 mesi in sede di prima applicazione, per le domande presentate entro il 31 marzo 2016) prima della presentazione della domanda di aiuto. Tale periodo serve per le procedure di acquisizione dei terreni e per la preparazione del business plan.

L’insediamento deve avvenire in un’impresa con sede legale, fascicolo aziendale e centro aziendale in provincia di Trento. Per centro aziendale si intende il fabbricato, o il complesso dei fabbricati, connesso all’attività aziendale e situato sui terreni aziendali; in assenza di fabbricati, il centro aziendale si identifica con la porzione più estesa dei terreni aziendali.

Per insediamento si intende un processo in itinere che inizia con l’assunzione per la prima volta della gestione e della responsabilità civile e fiscale di un’azienda agricola; la data di insediamento decorre dalla data di richiesta di apertura della partita IVA agricola all’Agenzia delle Entrate, oppure dalla data di costituzione o di redazione dell’atto di modifica societaria nel caso di inserimento del giovane in società agricola preesistente.

È possibile l’insediamento in qualità di capo azienda in aziende preesistenti condotte in forma societaria: per rappresentante legale si intende colui che di fronte alla legge rappresenta la società ed ha il potere di firma, nonché il controllo efficace e a lungo termine. Qualora il giovane agricoltore non si insedi come unico capo della stessa azienda, egli deve operare in condizioni equivalenti a quelle richieste a colui che si insedia come unico capo.

In caso di insediamento congiunto di più giovani all’interno di una compagine sociale, a ciascun giovane può essere concesso l’aiuto nello stesso PSR 2014-2020. In tal caso i giovani insediati condividono pienamente la corresponsabilità civile e fiscale e la pari facoltà decisionale. L’atto costitutivo delle società deve prevedere espressamente tali requisiti.

b) adeguate qualifiche e competenze professionali. La capacità professionale si ritiene acquisita qualora i giovani agricoltori siano in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, forestale o veterinario, oppure di un diploma di scuola media superiore tecnica o di formazione professionale di carattere agrario. Per i giovani privi del titolo di studio come sopra evidenziato, la capacità professionale si ritiene acquisita qualora gli stessi siano in possesso di altro titolo di studio equipollente ai titoli sopra elencati, purché l’equipollenza sia attestata da istituto professionale agrario riconosciuto, o abbiano conseguito presso tali istituti un brevetto professionale di imprenditore agricolo (B.P.I.A.), con un corso di durata programmata non inferiore a 600 ore. In caso in cui il requisito professionale non sia posseduto alla data della concessione del sostegno, lo stesso dovrà essere conseguito necessariamente entro 36 mesi da tale data.

c) l’azienda agricola deve avere fin dalla data di presentazione della domanda una dimensione economica minima pari a 10.000,00 euro; inoltre alla data di presentazione della domanda non deve superare una dimensione massima di 150.000,00 euro. La dimensione è calcolata in base ai valori espressi in produzione standard output lordi ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 1242/2008, i cui valori per la provincia di Trento sono riportati sul sito http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Sviluppo-Rurale 2014- 2020. In caso di società il valore minimo è da considerarsi per ogni socio con i requisiti di giovane insediato o di imprenditore agricolo a titolo professionale, mentre il valore massimo è raddoppiato in presenza di due o più soci con i requisiti di giovane insediato o di imprenditore agricolo a titolo professionale. Le informazioni relative all’attività agricola svolta sono desunte dal fascicolo aziendale presso l’organismo pagatore di Trento.

d) piano aziendale allegato alla domanda, la cui idoneità e congruità deve essere valutata dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura. L’attuazione del piano deve iniziare entro 9 mesi dalla data della concessione del sostegno e concludersi entro 36 mesi dalla stessa data. Il piano aziendale deve fornire elementi sufficienti a consentire la valutazione del conseguimento degli obiettivi e deve descrivere:

· la situazione di partenza dell’azienda agricola;

· le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda; sotto il profilo aziendale andrà descritta l’organizzazione dell’impresa, la strategia organizzativa e la forma giuridica;

· i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.

Il piano deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi in misura significativa: crescita dimensionale, riqualificazione finalizzata ad un incremento del valore aggiunto, integrazione di filiera, tutela dell’ambiente, diversificazione ed il benessere animale. Il piano aziendale potrà essere oggetto di revisione pur garantendo il mantenimento delle tappe minime necessarie per il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle attività.

e) essere iscritto nella prima sezione all’Archivio provinciale delle imprese agricole. Inoltre l’azienda oggetto di insediamento dovrà raggiungere un volume di lavoro corrispondente ad almeno un’unità di lavoro uomo (ULU), pari a 2080 ore lavorative agricole annue (52 settimane annue da 40 ore lavorative in agricoltura cadauna) per responsabile beneficiario nella gestione; in presenza di società: 2.080 ore per ogni giovane insediato e 1040 ore per ogni altro socio impegnato in agricoltura a titolo principale, dimostrabile a fascicolo aziendale. In caso in cui i requisiti di cui alla presente lettera non siano posseduti alla data della presentazione della domanda, gli stessi dovranno essere conseguiti necessariamente entro 36 mesi da data di concessione del sostegno;

f) essere agricoltore in attività ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013. In caso in cui tale requisito non sia posseduto alla data della presentazione della domanda, lo stesso dovrà essere conseguito necessariamente entro 18 mesi dalla data di insediamento;

g) Al fine di assicurare un’evoluzione strutturale delle aziende agricole, non può essere concesso l’aiuto se l’azienda di cui si assume la gestione sia stata costituita attraverso la divisione, effettuata nei 36 mesi antecedenti alla domanda dell’aiuto, di un’azienda preesistente, condotta dal coniuge, da parenti e affini del richiedente entro il secondo grado o da familiari conviventi, o da società dagli stessi amministrate. La divisione non deve altresì avvenire fino alla data di liquidazione della seconda rata dell’aiuto, pena la revoca dell’aiuto ed il recupero della prima rata erogata. Ai fini del presente comma non è considerata significativa a livello imprenditoriale, e quindi non è considerata divisione, la permanenza nel fascicolo originario del coniuge, parente o affine del richiedente entro il secondo grado o familiari conviventi di attività agricole per una consistenza totale inferiore alle 300 ore.

h) L’aiuto non è concesso nel caso in cui l’insediamento riguardi il subentro in un’azienda precedentemente condotta da un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni compiuti che abbia in precedenza usufruito del premio di insediamento ai sensi del PSR 2000-2006, del PSR 2007-2013, nonché ai sensi dell’art. 17 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4.

i) L’aiuto non può essere concesso a giovani che si insediano in imprese destinatarie di recuperi di contributi concessi ai sensi dei PSR 2007-2013 e 2014-2020 e poi revocati, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi.

Condizioni di ammissibilità

Solo per abbonati. Clicca qui per vedere i piani di abbonamento Sono stabiliti i seguenti requisiti di ammissibilità per l’ottenimento dell’aiuto all'insediamento:

a) l’insediamento è un processo che deve essere già iniziato alla data di presentazione della domanda di aiuto ma che non è ancora del tutto completato. L’insediamento può iniziare al massimo 6 mesi (12 mesi in sede di prima applicazione, per le domande presentate entro il 31 marzo 2016) prima della presentazione della domanda di aiuto. Tale periodo serve per le procedure di acquisizione dei terreni e per la preparazione del business plan.

L’insediamento deve avvenire in un’impresa con sede legale, fascicolo aziendale e centro aziendale in provincia di Trento. Per centro aziendale si intende il fabbricato, o il complesso dei fabbricati, connesso all’attività aziendale e situato sui terreni aziendali; in assenza di fabbricati, il centro aziendale si identifica con la porzione più estesa dei terreni aziendali.

Per insediamento si intende un processo in itinere che inizia con l’assunzione per la prima volta della gestione e della responsabilità civile e fiscale di un’azienda agricola; la data di insediamento decorre dalla data di richiesta di apertura della partita IVA agricola all’Agenzia delle Entrate, oppure dalla data di costituzione o di redazione dell’atto di modifica societaria nel caso di inserimento del giovane in società agricola preesistente.

È possibile l’insediamento in qualità di capo azienda in aziende preesistenti condotte in forma societaria: per rappresentante legale si intende colui che di fronte alla legge rappresenta la società ed ha il potere di firma, nonché il controllo efficace e a lungo termine. Qualora il giovane agricoltore non si insedi come unico capo della stessa azienda, egli deve operare in condizioni equivalenti a quelle richieste a colui che si insedia come unico capo.

In caso di insediamento congiunto di più giovani all’interno di una compagine sociale, a ciascun giovane può essere concesso l’aiuto nello stesso PSR 2014-2020. In tal caso i giovani insediati condividono pienamente la corresponsabilità civile e fiscale e la pari facoltà decisionale. L’atto costitutivo delle società deve prevedere espressamente tali requisiti.

b) adeguate qualifiche e competenze professionali. La capacità professionale si ritiene acquisita qualora i giovani agricoltori siano in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, forestale o veterinario, oppure di un diploma di scuola media superiore tecnica o di formazione professionale di carattere agrario. Per i giovani privi del titolo di studio come sopra evidenziato, la capacità professionale si ritiene acquisita qualora gli stessi siano in possesso di altro titolo di studio equipollente ai titoli sopra elencati, purché l’equipollenza sia attestata da istituto professionale agrario riconosciuto, o abbiano conseguito presso tali istituti un brevetto professionale di imprenditore agricolo (B.P.I.A.), con un corso di durata programmata non inferiore a 600 ore. In caso in cui il requisito professionale non sia posseduto alla data della concessione del sostegno, lo stesso dovrà essere conseguito necessariamente entro 36 mesi da tale data.

c) l’azienda agricola deve avere fin dalla data di presentazione della domanda una dimensione economica minima pari a 10.000,00 euro; inoltre alla data di presentazione della domanda non deve superare una dimensione massima di 150.000,00 euro. La dimensione è calcolata in base ai valori espressi in produzione standard output lordi ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 1242/2008, i cui valori per la provincia di Trento sono riportati sul sito http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Sviluppo-Rurale 2014- 2020. In caso di società il valore minimo è da considerarsi per ogni socio con i requisiti di giovane insediato o di imprenditore agricolo a titolo professionale, mentre il valore massimo è raddoppiato in presenza di due o più soci con i requisiti di giovane insediato o di imprenditore agricolo a titolo professionale. Le informazioni relative all’attività agricola svolta sono desunte dal fascicolo aziendale presso l’organismo pagatore di Trento.

d) piano aziendale allegato alla domanda, la cui idoneità e congruità deve essere valutata dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura. L’attuazione del piano deve iniziare entro 9 mesi dalla data della concessione del sostegno e concludersi entro 36 mesi dalla stessa data. Il piano aziendale deve fornire elementi sufficienti a consentire la valutazione del conseguimento degli obiettivi e deve descrivere:

· la situazione di partenza dell’azienda agricola;

· le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda; sotto il profilo aziendale andrà descritta l’organizzazione dell’impresa, la strategia organizzativa e la forma giuridica;

· i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.

Il piano deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi in misura significativa: crescita dimensionale, riqualificazione finalizzata ad un incremento del valore aggiunto, integrazione di filiera, tutela dell’ambiente, diversificazione ed il benessere animale. Il piano aziendale potrà essere oggetto di revisione pur garantendo il mantenimento delle tappe minime necessarie per il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle attività.

e) essere iscritto nella prima sezione all’Archivio provinciale delle imprese agricole. Inoltre l’azienda oggetto di insediamento dovrà raggiungere un volume di lavoro corrispondente ad almeno un’unità di lavoro uomo (ULU), pari a 2080 ore lavorative agricole annue (52 settimane annue da 40 ore lavorative in agricoltura cadauna) per responsabile beneficiario nella gestione; in presenza di società: 2.080 ore per ogni giovane insediato e 1040 ore per ogni altro socio impegnato in agricoltura a titolo principale, dimostrabile a fascicolo aziendale. In caso in cui i requisiti di cui alla presente lettera non siano posseduti alla data della presentazione della domanda, gli stessi dovranno essere conseguiti necessariamente entro 36 mesi da data di concessione del sostegno;

f) essere agricoltore in attività ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013. In caso in cui tale requisito non sia posseduto alla data della presentazione della domanda, lo stesso dovrà essere conseguito necessariamente entro 18 mesi dalla data di insediamento;

g) Al fine di assicurare un’evoluzione strutturale delle aziende agricole, non può essere concesso l’aiuto se l’azienda di cui si assume la gestione sia stata costituita attraverso la divisione, effettuata nei 36 mesi antecedenti alla domanda dell’aiuto, di un’azienda preesistente, condotta dal coniuge, da parenti e affini del richiedente entro il secondo grado o da familiari conviventi, o da società dagli stessi amministrate. La divisione non deve altresì avvenire fino alla data di liquidazione della seconda rata dell’aiuto, pena la revoca dell’aiuto ed il recupero della prima rata erogata. Ai fini del presente comma non è considerata significativa a livello imprenditoriale, e quindi non è considerata divisione, la permanenza nel fascicolo originario del coniuge, parente o affine del richiedente entro il secondo grado o familiari conviventi di attività agricole per una consistenza totale inferiore alle 300 ore.

h) L’aiuto non è concesso nel caso in cui l’insediamento riguardi il subentro in un’azienda precedentemente condotta da un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni compiuti che abbia in precedenza usufruito del premio di insediamento ai sensi del PSR 2000-2006, del PSR 2007-2013, nonché ai sensi dell’art. 17 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4.

i) L’aiuto non può essere concesso a giovani che si insediano in imprese destinatarie di recuperi di contributi concessi ai sensi dei PSR 2007-2013 e 2014-2020 e poi revocati, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi.

Link e Documenti

Bando

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

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