Regione Umbria
La misura intende conseguire i seguenti obiettivi:
Tali obiettivi sono conseguibili compensando gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivante dagli svantaggi naturali al fine di garantire sia la produzione agricola in quelle zone caratterizzate da una limitata utilizzazione del suolo, sia il presidio dei territori svantaggiati e quindi prevenire o limitare l’abbandono dell’attività agricola e lo spopolamento di tali aree.
La misura è articolata in due sottomisure:
I beneficiari devono garantire il rispetto, sull’intera superficie aziendale, della condizionalità oltreché dei criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente.
Per quanto riguarda il mantenimento delle superfici in stato idoneo al pascolamento/alla coltivazione si tratta di attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità, consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.
Per attività minime, il criterio si applica a tutte le superfici agricole mantenute naturalmente (es. prati e pascoli permanenti) e consiste nell’obbligo di effettuare almeno uno sfalcio l’anno o garantire un pascolamento di durata complessiva di almeno 60 giorni e con densità minima di 0.2 UBA per ettaro all’anno di pascolo permanente.
Maggiori dettagli sugli obblighi dei beneficiari si veda l’Articolo 4 del bando.
Attenzione! I beneficiari devono, inoltre, rispettare gli elementi di dettaglio relativi alle superfici oggetto di intervento indicati all’Articolo 3, par. 2.1 del bando.
Gli impegni decorrono a far data dal 1° gennaio 2025 e devono essere rispettati per un anno (31 dicembre 2025).
Beneficiari della misura sono gli agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate per il periodo di impegno.
Per la sottomisura 13.1 l’indennità è corrisposta per ettaro di SAU commisurato alla combinazione dei fattori di svantaggio derivanti da altitudine e pendenza media delle superfici aziendali ricadenti in area montana, come indicato nella tabella all’Articolo 13 del bando.
Per la sottomisura 13.2 l’indennità è corrisposta per ettaro di SAU commisurato alla combinazione dei fattori di svantaggio derivanti da altitudine e pendenza media delle superfici aziendali ricadenti in zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, come indicato nella tabella all’Articolo 15 del bando.
Pagina web per formulari e documenti
Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Puoi porre i tuoi quesiti in forma scritta al seguente link, seguendo la procedura evidenziata all’Articolo 17 del bando. Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ pubblicate alla seguente pagina web.
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